Prova presuntiva e valutazione globale degli indizi nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 34325 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, poiché la valutazione dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. è devoluta al giudice di merito ma resta sindacabile in sede di legittimità quando il giudice non faccia buon uso del materiale indiziario disponibile. La gravità, precisione e concordanza degli indizi vanno ricavate dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico, nel quale ciascun indizio rafforza e trae vigore dall’altro in vicendevole completamento. La prova presuntiva, anche sola, è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti accertati dall’amministrazione, salvo l’ampio diritto del contribuente a fornire la prova contraria. Il giudice d’appello che si limiti a recepire le considerazioni valutative del contribuente sull’opportunità di ulteriori indagini, senza vagliare la pertinenza e la forza indiziaria dei riscontri dell’Ufficio, viola le regole di governo delle prove presuntive.
Il Fatto
A seguito di verifica della Guardia di finanza, l’Agenzia delle entrate notificò a una società un avviso di accertamento per l’anno 2016, con cui pretese maggiori imposte ai fini Ires, Irap e Iva, contestando ricavi non dichiarati e costi non deducibili perché non inerenti. L’accertamento si fondava sul riscontro di fatture pro forma relative a merci vendute all’estero, anche extra UE, i cui importi furono assunti quali ricavi effettivi rispetto alle minori somme indicate nelle fatture fiscali.
La Commissione tributaria provinciale accolse parzialmente il ricorso, rigettandolo solo quanto ai costi. La Corte di giustizia di II grado della Campania confermò la decisione, rigettando l’appello erariale, sul rilievo che l’Ufficio non avrebbe allegato elementi presuntivi sufficienti a superare le osservazioni del contribuente. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dalla società con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo l’Ufficio ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando che la Corte di II grado avesse svalutato la presunzione, ancorché unica, ma particolarmente grave e precisa, offerta a supporto delle contestazioni sull’occultamento di parte dei ricavi.
La Corte ha ribadito che la valutazione dei requisiti degli indizi spetta al giudice di merito, ma è soggetta al controllo di legittimità quando risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario, negando o attribuendo valore a singoli elementi senza una valutazione di sintesi. Sul punto richiama una consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha poi affermato che la gravità, precisione e concordanza degli indizi vanno ricavate dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico, poiché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e trae vigore dall’altro. Rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l’ampio diritto del contribuente alla prova contraria.
Nel caso di specie, il giudice regionale, a fronte degli elementi dell’Ufficio concentrati sulla sistematica distonia tra fatture pro forma e fatture fiscali ordinarie indirizzate a specifici clienti, ha ritenuto tale riscontro privo di valore non perché contraddetto da elementi di segno contrario, ma solo perché la società aveva sostenuto che l’Agenzia avrebbe potuto e dovuto espletare ulteriori e più approfondite indagini. Il giudice d’appello non ha operato alcuna valutazione della pertinenza e forza indiziaria dei riscontri, limitandosi a richiamare considerazioni di ordine meramente valutativo della contribuente.
Emerge dunque che la motivazione non ha tenuto conto delle regole di governo delle prove presuntive. Il motivo è fondato: la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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