Prova per presunzioni sull’epoca del manufatto abusivo e onere istruttorio del Comune (Cons. Stato n. 1211 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sebbene sia onere del privato fornire la prova dell’epoca di realizzazione del manufatto, va ammesso un temperamento secondo ragionevolezza quando l’interessato produca elementi indiziari rilevanti — aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione o altre certificazioni — e il Comune non li analizzi debitamente né fornisca elementi certi sulla presumibile data di ultimazione. In tal caso non è escluso il ricorso alla prova per presunzioni, sulla scorta di valutazioni prognostiche basate su fatti notori o massime di comune esperienza. Il principio di prova così fornito, se non efficacemente contrastato dall’amministrazione, determina l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione per difetto di istruttoria e di motivazione, restando salva la possibilità di riesercitare il potere repressivo emendato dai vizi rilevati.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto l’ordinanza n. 252 del 13 settembre 2018 con cui il Comune di Assisi ha ingiunto la demolizione di annessi e tettoie realizzati su terreno dei ricorrenti, in area classificata dal P.R.G. come zona “Paesaggio agroforestale delle interconnessioni ambientali AP2.2” e sottoposta a vincolo paesaggistico con d.m. del 25 giugno 1954.

Gli interessati hanno dedotto, con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale, che i manufatti erano stati realizzati prima dell’introduzione dell’obbligo di licenza edilizia e prima dell’imposizione del vincolo. Il TAR Umbria, con sentenza n. 940 del 14 dicembre 2022, ha respinto il ricorso, ritenendo inidonea la documentazione prodotta e non necessaria una motivazione rafforzata in ragione della natura vincolata del provvedimento. Propongono appello i privati, chiedendo l’acquisizione di nuova documentazione e la riforma della sentenza.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio dichiara ammissibile la nuova documentazione prodotta dagli appellanti, ritenendola indispensabile ai fini della decisione ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a.

Nel merito, il Consiglio di Stato richiama l’orientamento secondo cui, pur restando onere del privato provare la data di realizzazione, opera un temperamento di ragionevolezza quando l’interessato alleghi elementi rilevanti e il Comune non li analizzi debitamente né offra elementi certi sulla presumibile data del manufatto (Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo 2025 n. 1924; sez. II, 19 agosto 2024 n. 7169). È ammesso quindi il ricorso alla prova per presunzioni, con inferenza della probabile data di ultimazione da un complesso di dati documentali, fotografici e certificativi (Cons. Stato, sez. VI, 12 agosto 2024, n. 7107).

Nel caso concreto, l’appellante ha fornito un documento a forte valenza indiziaria: la foto aerea del 1955, completa della stampigliatura dell’I.G.M., dalla quale emerge con chiarezza la presenza di ingombri volumetrici nelle aree oggi occupate dai manufatti contestati. Il privato ha così dimostrato, nei limiti delle sue possibilità, che con ragionevole probabilità erano presenti fabbricati nelle stesse zone già in epoca prossima all’apposizione del vincolo.

Tale principio di prova non è stato efficacemente contrastato dall’amministrazione, che si è limitata a contestare la scarsa risoluzione della foto, senza fornire prova contraria della realizzazione in epoca successiva. Ne consegue l’annullamento del provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione, ferma restando la facoltà del Comune di riesercitare il potere repressivo emendato dai vizi rilevati.

L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza, è accolto il ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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