Stamping out e discrezionalità tecnica nella profilassi della tubercolosi bovina (TAR Sicilia n. 2219 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di profilassi della tubercolosi bovina, la misura dello stamping out prevista dall’art. 5, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale del 28 maggio 2015 e dalle Linee guida di cui all’Allegato 2 costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’autorità sanitaria. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della completezza dell’istruttoria, della sussistenza dei presupposti, della proporzionalità e della ragionevolezza, senza sostituzione nel merito. Il presupposto di cui alla lettera e) delle Linee guida non richiede necessariamente l’identificazione della causa del persistere dell’infezione e dell’origine del contagio: l’impossibilità di individuarle, in aderenza al principio di precauzione, può anzi orientare verso l’azzeramento dell’allevamento. Il criterio della lettera e) è di per sé sufficiente a disporre lo stamping out. Non sussiste obbligo di eseguire il gamma interferon test, non rientrando tra le prove ufficiali previste dalla normativa di riferimento.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un allevamento bovino, impugnava il provvedimento con cui il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASP le aveva ordinato l’abbattimento totale dei capi presenti in azienda, presso impianto ufficiale, entro quindici giorni, con avviso di esecuzione coattiva in caso di inadempimento. Impugnava altresì le note istruttorie richiamate, il parere dell’Assessorato regionale alla salute e la successiva ordinanza sindacale di analogo tenore.

La ricorrente deduceva il difetto dei presupposti delle Linee guida, il difetto di motivazione e di istruttoria, la mancata valutazione epidemiologica dei fattori di rischio, la violazione del principio di proporzionalità e l’inattendibilità del test IDT, con necessità di ricorrere al gamma interferon test. La domanda cautelare era respinta. Con motivi aggiunti, dopo il deposito delle note istruttorie, la ricorrente ribadiva l’assenza dei presupposti e l’insufficienza dell’indagine epidemiologica. Nelle more gli animali venivano abbattuti; la ricorrente decedeva e l’erede si costituiva, dichiarando interesse a fini risarcitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Azienda, ente coinvolto nell’istruttoria e formale adottante del provvedimento ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Dichiara la cessata materia del contendere sull’ordinanza sindacale, revocata in autotutela, ed esclude ragioni di interruzione del giudizio per effetto della costituzione dell’erede. Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo gli animali abbattuti e impossibile il ripristino dello status quo ante.

La legittimità dei provvedimenti è tuttavia accertata ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., avendo l’erede dichiarato interesse a fini risarcitori, secondo le coordinate di Ad. Plen. n. 8/2022. Nel merito il ricorso è infondato.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 5, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale del 28 maggio 2015 e l’Allegato 2 prevedono lo stamping out sulla base di criteri tipizzati, tra cui la situazione sanitaria dell’allevamento nell’ultimo anno, con attenzione alle cause del persistere dell’infezione e all’origine del contagio. L’istruttoria documenta un monitoraggio protrattosi per oltre un anno, con andamento altalenante degli esiti e accentuazione del tasso di positività in prossimità del provvedimento. Il 10,90% di capi positivi, l’isolamento di Mycobacterium bovis e il rischio di diffusione aziendale integrano i criteri delle lettere b), c), d) ed e).

Quanto alla lettera e), il Collegio afferma che l’individuazione della causa del persistere dell’infezione non è presupposto indefettibile: la difficoltà di risalire all’origine del contagio può suggerire, in aderenza al principio di precauzione, l’azzeramento dell’allevamento. La misura risponde ai criteri delle Linee guida ed è presidiata dal parere favorevole dell’Assessorato. Richiamando T.A.R. Napoli, sez. V, 10/01/2023, n. 211 e Cons. Stato, sez. III, 05/07/2023, n. 6552, il Collegio esclude che la mancata indagine epidemiologica infici la legittimità dell’azione in presenza di infezioni accertate.

Il sindacato sulla discrezionalità tecnica resta nei limiti della completezza dell’istruttoria, dei presupposti, della proporzionalità e della ragionevolezza, secondo le coordinate di Cons. Stato, sez. VI, n. 5171 del 2011 e n. 5140 del 2012, richiamate da TAR Lombardia, sez. I, n. 1216 del 2017 e da TAR Sicilia, sez. IV, n. 1240 del 2024. Il principio di proporzionalità non è violato, stante l’esito infruttuoso degli abbattimenti individuali e la mancata indicazione di misure alternative idonee. Quanto al secondo motivo, nessun obbligo gravava di eseguire il gamma interferon test, non compreso tra le prove ufficiali. La contraddittorietà tra il parere sospensivo e quello favorevole è esclusa dal riesame dell’intero fascicolo. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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