Prova della risalenza ante 1967 e atto dovuto di demolizione (TAR Sicilia n. 1553 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive ha natura vincolata e costituisce atto dovuto: non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo rimesso all’Amministrazione alcun apprezzamento di interesse pubblico alla conservazione del bene, né alcuna comparazione con l’interesse privato. Il decorso del tempo dall’epoca di realizzazione dell’opera non incide sulla legittimità del provvedimento, ancorato ai soli presupposti di fatto e di diritto. In materia edilizia la prova della data di ultimazione dei lavori incombe sul privato, secondo il principio di vicinanza della prova, e deve fondarsi su documentazione certa, univoca e oggettiva: le sole dichiarazioni sostitutive di atto notorio non sono utilizzabili nel processo amministrativo e valgono al più come indizi, se supportate da ulteriori riscontri. La qualifica di pertinenza urbanistica riguarda solo opere di modestissima entità, accessorie e coessenziali all’opera principale, non i manufatti dotati di autonoma utilizzazione economica.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fondo agricolo con sovrastante fabbricato, ha impugnato l’ordinanza di demolizione con cui il Responsabile dell’Area Tecnica comunale le ha intimato di demolire un manufatto adibito a civile abitazione, un vano accessorio con bagno e una tettoia, disponendo il ripristino dei luoghi. L’Amministrazione, all’esito del sopralluogo e delle controdeduzioni della interessata, ha ritenuto non documentata la preesistenza delle opere rispetto al 1967.

La ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative per omesso esame delle osservazioni, il difetto dei presupposti per essere il fabbricato edificato negli anni 1964-1965, dunque fuori dal centro abitato e in epoca anteriore alla legge n. 765/1967, e l’illegittimità della demolizione dei manufatti minori, qualificati come pertinenze a struttura precaria. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge tutti e tre i motivi. Sul primo, il Collegio richiama la Cons. Stato, sez. II, n. 2051 del 2020: l’ordine di demolizione, quale misura sanzionatoria conseguente all’accertamento dell’abuso, si inserisce in un procedimento di natura vincolata, tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, e non richiede la comunicazione di avvio, rientrando l’abuso nella sfera di controllo dell’interessato. È inconferente il lungo lasso di tempo trascorso, poiché la demolizione è ancorata ai soli presupposti e l’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito è in re ipsa.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che la prova della data di ultimazione deve essere rigorosa, basata su documentazione certa e univoca. L’onere grava sul privato in forza del principio di vicinanza della prova, mentre l’Amministrazione non è in grado di ricostruire materialmente la situazione pregressa del proprio territorio. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non sono utilizzabili nel processo amministrativo e non scalfiscono l’istruttoria comunale; servono riscontri ulteriori e altamente probanti, come fatture, ricevute o bolle di consegna.

Nel caso concreto, il testamento prodotto attesta solo il lascito, non la risalenza dell’immobile; il mancato esercizio del potere demolitorio in occasione del contratto di fornitura idrica non equivale ad acquiescenza, potendo l’Amministrazione determinarsi anche a distanza di decenni.

Sul terzo motivo, il Collegio esclude la qualifica di pertinenza urbanistica: i vani hanno rilevanti dimensioni, modificano l’assetto dell’immobile e occupano aree e volumi ulteriori rispetto alla res principalis. Il ripostiglio è opera dotata di propria specificità e autonomia. La valutazione dell’abuso edilizio impone inoltre una visione complessiva e non atomistica delle opere, non essendo consentito isolare un singolo intervento per sottrarlo alla sanzione demolitoria. Il ricorso è infondato e respinto; nessuna statuizione sulle spese per assenza di attività difensiva del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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