Annullato il diniego di autorizzazione idraulica: il Consorzio deve riesercitare la discrezionalità (TAR Campania n. 193 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione idraulica per la realizzazione di impianti serricoli è illegittimo quando le criticità tecniche poste a suo fondamento risultano smentite dall’esito della verificazione disposta in giudizio. L’amministrazione non può fondare il diniego su un preteso pregiudizio gestionale connesso agli oneri di vigilanza, perché una tale giustificazione si risolve nello sviamento di potere e nell’abrogazione dei compiti di controllo che il Consorzio ha riconosciuto in capo a sé stesso. Nel giudizio di ottemperanza la violazione o elusione del giudicato non è configurabile quando la pronuncia di annullamento si fonda su vizi motivazionali e istruttori e residuano margini di discrezionalità in capo all’amministrazione.
Il Fatto
Una società agricola chiede al Consorzio di Bonifica l’autorizzazione idraulica per realizzare un impianto serricolo su un’area attraversata dal canale Tre Piccioni, che la divide in due appezzamenti. Il Consorzio nega l’autorizzazione con provvedimento n. 1577 del 19.4.2024. Il TAR Campania, con sentenza n. 1531/2024, annulla quel diniego per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e per difetti motivazionali e istruttori.
Ripreso il procedimento, il Consorzio adotta il nuovo diniego n. 4508 del 29.11.2024, ribadendo plurime criticità tecniche. La società propone ricorso, in via principale per l’ottemperanza al giudicato e la declaratoria di nullità del nuovo provvedimento, in via subordinata per il relativo annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la domanda di ottemperanza. Richiamando consolidata giurisprudenza amministrativa, rileva che i vizi di violazione ed elusione del giudicato non sono configurabili quando la pronuncia di annullamento lascia all’amministrazione margini di discrezionalità. Poiché la sentenza n. 1531/2024 si fondava su difetti motivazionali e istruttori, il nuovo esercizio del potere resta soggetto all’ordinario regime impugnatorio.
Il Collegio accoglie invece l’azione di annullamento. La verificazione disposta con ordinanza n. 478/2025 ha accertato che il meccanismo del sifone rovescio non è vietato dall’art. 20 del Piano Idraulico e che il relativo pericolo di intasamento non è maggiore rispetto a quello degli analoghi dispositivi presenti nella rete consortile. Anche il funzionamento idraulico delle opere di scarico è risultato idoneo, con un effetto di laminazione persino superiore allo scarico diretto.
Quanto all’art. 20 del Piano Idraulico, il Collegio condivide la lettura secondo cui la norma esclude il solo trasferimento dello scarico verso un bacino imbrifero diverso da quello naturale. I requisiti planimetrici e prestazionali, compresa la valvola di non ritorno, risultano rispettati; il divieto di sollevamento meccanico riguarda l’uso di pompe e non le attività di manutenzione del sifone.
Sul sistema di monitoraggio, il verificatore ha escluso che i due sensori di livello garantiscano un controllo univoco degli intasamenti. Il Collegio ritiene tuttavia che tale profilo non possa da solo ostare al progetto, in assenza di specifica prescrizione regolamentare, e alla luce degli obblighi di manutenzione gravanti sui privati e dei compiti di vigilanza imposti al Consorzio dagli artt. 12 e 14 del Regolamento di polizia. Non è sostenibile la tesi del diniego secondo cui la soluzione proposta esporrebbe l’amministrazione a onerose verifiche continue: ammetterla significherebbe abrogare i compiti di controllo che il Consorzio ha riconosciuto in capo a sé stesso, con conseguente sviamento di potere.
Anche le censure relative all’appezzamento n. 2 sono fondate: la verificazione ha accertato che i rilievi dimostrano in modo soddisfacente l’assetto plano-altimetrico e che non si riscontrano variazioni idonee ad alterare l’estensione delle aree sottese ai canali o a incrementare significativamente la pericolosità idraulica. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza dell’ulteriore attività del Consorzio nel rispetto del vincolo conformativo. Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato; gli oneri della verificazione sono posti a carico del Consorzio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.