Silenzio della P.A. e indennità espropriative: inammissibile ricorso ex art. 117 c.p.a (TAR Sicilia n. 1551 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 117 c.p.a. è esperibile solo a fronte dell’inerzia su un’istanza diretta a far valere una posizione di interesse legittimo. Ove invece il privato deduca la titolarità di un diritto soggettivo perfetto di credito, quale quello alla determinazione e corresponsione delle indennità di espropriazione e di occupazione, la tutela è affidata all’azione ordinaria di esatto adempimento davanti al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 53, secondo comma, d.P.R. n. 327/2001. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, come si desume dall’art. 34, secondo comma, c.p.a.. Il ricorso è pertanto inammissibile per impossibilità giuridica della pronuncia richiesta.
Il Fatto
Nel corso dell’attuazione di un progetto per alloggi sociali, una cooperativa edilizia occupava, per conto del Comune, una porzione di terreno di mq. 1012, della quale solo mq. 728 erano poi interessati dal procedimento espropriativo. Il proprietario dell’area otteneva dal TAR la fissazione di un termine perché l’amministrazione decidesse se espropriare o restituire la maggiore estensione. La consulenza disposta in quel giudizio accertava che l’estensione oggetto del decreto era corretta, essendo state soltanto invertite le dimensioni delle particelle frazionate.
Restava però che l’ente aveva corrisposto l’indennità di occupazione commisurandola ai soli mq. 728 e nulla aveva versato a titolo di indennità di espropriazione. Con istanza del 12 febbraio 2024 il proprietario chiedeva al Comune di concludere il procedimento determinando l’indennità definitiva. A fronte del silenzio proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione e il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il ricorrente non ha chiesto la determinazione e corresponsione dell’indennizzo per l’acquisizione del bene, ipotesi nella quale l’eccezione sarebbe stata fondata ai sensi dell’art. 53, secondo comma, d.P.R. n. 327/2001, ma solo di imporre all’amministrazione un obbligo di risposta. L’eccezione ha tuttavia fatto emergere criticità nella posizione dell’attore, tali da escludere l’onere degli avvisi ex art. 73 c.p.a..
Quanto alla differenza dell’indennità di occupazione, l’istanza del 12 febbraio 2024 non conteneva alcuna diffida sul punto. Non esiste dunque alcun silenzio giustiziabile e il ricorso è inammissibile in parte qua per impossibilità giuridica della pronuncia. Il Collegio aggiunge che, anche ove la diffida fosse stata estesa, l’esito non sarebbe mutato: la differenza può essere accertata senza l’intermediazione di alcun potere amministrativo, mediante una semplice operazione di calcolo sulla base del valore dell’area accertato dalla Corte d’Appello di Catania.
A fronte di una siffatta posizione sussiste un diritto soggettivo perfetto di credito, tutelabile con l’ordinaria azione di esatto adempimento nei confronti dell’ente, e non con l’azione contro il silenzio. Il rito abbreviato, come affermato dal TAR Basilicata, sentenza 8 febbraio 2025, n. 97, che richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 7057 del 2009 e n. 208 del 2004, riguarda solo il silenzio rifiuto in senso tecnico, maturato su un’istanza volta a far valere un interesse legittimo, e non l’inerzia rispetto a un diritto soggettivo.
Considerazioni analoghe valgono per la richiesta di determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione: anche qui il privato è titolare di un diritto soggettivo di credito, non correlato all’esercizio di alcun potere amministrativo. Il giudice ordinario potrà garantire direttamente la tutela di situazioni giuridiche il cui perimetro è disegnato dalla legge, mentre il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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