Prove concorsuali e sindacato sul voto numerico: criteri e discrezionalità tecnica (TAR Sicilia n. 4301 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali ad esami la valutazione espressa dalla commissione mediante voto numerico è legittima quando la commissione abbia predeterminato i criteri di valutazione, anche attraverso parametri impliciti e generali desumibili dai verbali e dalla natura della prova. Il giudizio della commissione costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che emergano sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Il parere pro veritate di parte non può essere contrapposto alla valutazione della commissione, se non ricorra il macroscopico errore logico. La disparità di trattamento presuppone l’assoluta identità delle situazioni di fatto e la rigorosa prova a carico dell’interessato. La violazione del principio di anonimato richiede un principio di prova che il pericolo si sia concretizzato.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso pubblico indetto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, riservato ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, per la copertura di dieci posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D. Superava la prova scritta con il punteggio di 21/30, ma alla prova pratica le veniva assegnato il punteggio di 12/20, inferiore alla soglia di sufficienza di 14/20 prevista dalla lex specialis. Non veniva quindi ammessa alla prova orale né inserita nella graduatoria finale, della quale apprendeva l’esito solo a procedura conclusa.

La candidata impugnava gli atti della procedura e, con motivi aggiunti, la deliberazione di approvazione degli atti e di nomina in ruolo, lamentando la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova pratica, l’illogicità del giudizio di insufficienza, la disparità di trattamento rispetto agli altri elaborati e la violazione della regola dell’anonimato. La domanda cautelare era respinta in primo grado e in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo sulla omessa predeterminazione dei criteri, richiamando l’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 e la necessità che la commissione autolimiti la propria discrezionalità tecnica. La questione centrale è se la prova pratica possa essere valutata sulla base di criteri non specificamente dedicati. Il Tribunale osserva che la prova consisteva nella predisposizione di un atto deliberativo e che essa non poteva che essere apprezzata alla luce dei criteri impliciti e generali di correttezza formale, completezza contenutistica e chiarezza espositiva.

I criteri fissati per la prova scritta nel verbale n. 4 del 28 maggio 2021 — livello di conoscenza e aggiornamento, chiarezza espositiva, esattezza e completezza — costituiscono, secondo il Collegio, la base minima anche per la valutazione della prova pratica. Il motivo è pertanto infondato, in conformità a quanto già ritenuto in sede cautelare dal Giudice di seconde cure.

Quanto alla contestazione del voto, il Tribunale ribadisce che le valutazioni delle commissioni, pur costituendo analisi di fatti, esprimono ampia discrezionalità e non sono sindacabili salvo sviamento logico, errore di fatto o palese eccesso di potere. Il parere pro veritate prodotto dalla ricorrente non può sovrapporsi al giudizio della commissione. Sul punto il Collegio richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. VII, n. 3070 del 2024 e del Cons. Stato, Sez. IV, n. 8854 del 2024.

La censura di disparità di trattamento è respinta perché presuppone l’assoluta identità delle situazioni di fatto e una prova rigorosa, non fornita. Il Collegio aggiunge che l’interesse concorsuale della ricorrente si esaurisce nella contestazione della propria esclusione e non è condizionato dalle vicende relative alla correzione degli elaborati altrui, richiamando TAR Lazio n. 17988 del 2024. Anche la violazione del principio di anonimato è esclusa, mancando quel principio di prova richiesto dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5607 del 2024).

Infine, l’omessa pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria può incidere sul dies a quo del termine di impugnativa, ma non determina alcun effetto invalidante sugli atti della procedura. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione integrale delle spese in ragione della natura interpretativa delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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