Ordine di demolizione illegittimo se il bene sorge prima del vincolo (TAR Puglia n. 1258 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione emesso dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 presuppone la realizzazione dell’opera in epoca successiva all’imposizione del vincolo storico-artistico. Ove la costruzione risulti ultimata in data anteriore alla dichiarazione di interesse culturale, l’ingiunzione demolitoria è illegittima per difetto del presupposto. Il regime di tutela di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004 opera, al più, dal momento di avvio del procedimento di verifica dell’interesse culturale, non prima. Il giudice amministrativo non può scrutinare profili di illegittimità mai emersi in sede procedimentale, per il limite posto dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm..

Il Fatto

Il Comune ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza ha ordinato, entro trenta giorni, la demolizione di una fontana monumentale addossata alla Chiesa Matrice e il ripristino dello stato dei luoghi, con progetto da sottoporre ad autorizzazione. L’atto richiama il decreto con cui l’edificio religioso è stato dichiarato di interesse storico-artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004.

Il Comune ha dedotto violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione, falsa presupposizione, incompetenza e sviamento. L’Amministrazione resistente si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso. Il Tribunale ha disposto incombenti istruttori con ordinanza, acquisendo dai contendenti una relazione a chiarimenti sull’epoca di realizzazione dell’opera e sulla fonte del potere sanzionatorio esercitato.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità. L’ordine demolitorio costituisce l’unico provvedimento capace di incidere immediatamente nella sfera giuridica del Comune, non potendo riconoscersi analoga attitudine lesiva alle note interlocutorie e endoprocedimentali richiamate dalla difesa erariale. Il ricorso, notificato e depositato nei termini, è stato pertanto dichiarato tempestivo.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondate le censure relative alla legittimità dell’ingiunzione demolitoria. La documentazione prodotta ha dimostrato che il progetto complessivo di riqualificazione delle piazze comunali, comprensivo della fontana, è stato approvato con delibere consiliari e di giunta tra il 1998 e il 1999; i lavori sono iniziati nel 2001 e sono stati ultimati in data 10.05.2002. La Chiesa Matrice è stata invece dichiarata opera di interesse culturale con decreto del 2017, dunque in epoca successiva alla realizzazione della fontana.

Il Collegio ha escluso ogni rilievo al richiamo, contenuto negli scritti difensivi dell’Avvocatura erariale, al vincolo ope legis impresso sul bene dalla pregressa normativa. La questione non ha mai formato oggetto di esame in sede procedimentale e, per l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., al giudice è preclusa ogni indagine sul punto.

Nessun elemento di conforto è emerso dalla lettura del decreto del 2017. Da esso risulta che la proprietaria dell’immobile ha chiesto la verifica dell’interesse culturale con istanza del 04.11.2008, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004, e che l’interesse è stato decretato nel 2017. Al più, quindi, il regime di tutela avrebbe potuto operare dal 2008, con l’avvio del procedimento di verifica.

Poiché i lavori di realizzazione della fontana sono stati autorizzati e ultimati nel 2002, in data anteriore sia all’istanza del 2008 sia al decreto del 2017, è venuto meno il presupposto dell’ordine demolitorio. Il ricorso è stato accolto, il provvedimento annullato e le restanti censure assorbite. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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