Revoca accoglienza e rimborso costi: obbligo di proporzionalità e istruttoria (TAR Toscana n. 404 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 23, commi 5 e 6, d.lgs. n. 142/2015, letto in combinato con l’art. 17, par. 4, direttiva n. 2013/33/UE, non consente all’amministrazione di ingiungere il rimborso integrale dei costi delle misure di accoglienza sulla sola base del superamento della soglia dell’assegno sociale. Il recupero presuppone un’istruttoria sulla condizione economico-reddituale complessiva e attualizzata dell’interessato e una valutazione di proporzionalità tra somme richieste e mezzi effettivamente disponibili. L’amministrazione deve motivare in ordine alla sufficienza dei mezzi per garantire adeguate condizioni di sussistenza e all’effettivo miglioramento rispetto alla situazione iniziale. Il rimborso che ecceda tale valutazione è illegittimo, anche quando sia prevista la rateizzazione.
Il Fatto
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, era ospite di una struttura di accoglienza gestita da una cooperativa. Nel corso del procedimento aveva stipulato un contratto di lavoro, prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, comunicando le variazioni al gestore, che le aveva inserite nel portale ministeriale.
La Prefettura di Firenze adottava il decreto prot. n. 4588 dell’11.01.2023, con cui accertava un reddito 2021 superiore all’importo dell’assegno sociale, disponeva la revoca delle misure per superamento della soglia e la cessazione delle stesse per intervenuto riconoscimento della protezione umanitaria da parte del Tribunale di Firenze, ingiungendo il rimborso dei costi sostenuti per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 4 gennaio 2023. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, che in sede cautelare accoglieva la domanda limitatamente all’ingiunzione di pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale premette che il riconoscimento della protezione umanitaria comportava comunque la cessazione delle misure ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015. Le censure avverso la cessazione e la revoca in sé sono quindi respinte, avendo la revoca effetto ex nunc quanto al godimento delle misure.
Il giudizio si concentra sull’ingiunzione di rimborso. Il ragionamento dell’amministrazione è lineare nel presupposto, ma difetta nel punto in cui non accerta la stabilità dell’indipendenza economica. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (TAR Toscana n. 1077 del 2023 e n. 1076 del 2023): l’obbligo di restituzione sorge dal momento in cui vengono meno i presupposti reddituali, ma occorre l’evidenza della condizione economica complessiva e attualizzata, non potendosi applicare l’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 142/2015 con riferimento ai soli costi contabilmente intesi.
Richiamata anche TAR Emilia Romagna n. 223 del 2022, il Tribunale rileva che il rimborso integrale è incongruo quando la permanenza nel centro sia stata consentita nonostante la tempestiva comunicazione del fattore impeditivo. Nel caso concreto l’amministrazione non ha svolto alcuna valutazione di proporzionalità rispetto alla situazione reddituale dell’interessato. Le carenze di motivazione e istruttoria si amplificano per la duplice e divergente quantificazione della somma richiesta.
Il provvedimento è dunque illegittimo nella parte in cui ingiunge il pagamento delle somme indicate; la possibilità di rateizzazione non sana il vizio, che attiene all’ammontare complessivo. Il ricorso è parzialmente accolto, con annullamento in parte qua e compensazione delle spese per la parziale soccombenza.
Nota della Redazione
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