Giudicato e ottemperanza: penalità di mora nella misura degli interessi legali (TAR Campania n. 1364 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, ordina il puntuale adempimento entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta e dispone la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., commisurandola agli interessi legali sulla somma dovuta. La misura della penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e corre fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, fino alla scadenza del termine concesso all’amministrazione per adempiere.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un ricorso per ottemperanza proposto dal difensore di una parte privata, il quale agiva quale distrattario delle spese di lite. Con precedente sentenza il TAR Campania aveva accolto il ricorso per l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Napoli reso ex legge n. 89/2001 e aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, dell’importo di € 300,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Il titolo era stato notificato all’ente debitore ed era divenuto irrevocabile. Non essendo intervenuto alcun adempimento, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare il pagamento delle spettanze, di condannare l’amministrazione alla penalità di mora e di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Il titolo era stato notificato all’ente debitore e si era formato il giudicato, come attestato dalla documentazione in atti. Era altresì decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, senza che l’amministrazione avesse dato corso al pagamento.

Accertato l’inadempimento, il Tribunale ha ordinato al Ministero della Giustizia di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. L’ordine recepisce il contenuto della condanna già contenuta nella sentenza presupposta, comprensiva degli accessori di legge e degli interessi.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio l’ha accolta nei termini prospettati dal ricorrente. Ha disposto il pagamento in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo. In via subordinata, la decorrenza è stata fissata fino alla scadenza del termine concesso all’amministrazione per adempiere, dovendosi ritenere che, a quel punto, sia onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario.

Il Tribunale ha quindi nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, un dirigente dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura della Direzione affari giuridici e legali presso il Dipartimento per gli affari di giustizia. Il commissario, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza a cura della parte ricorrente, compirà gli atti necessari al pagamento.

Sul piano delle spese, il Collegio ha ritenuto equo disporre la compensazione tra le parti. Il ricorso è stato accolto e la sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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