Accesso agli atti e istanza indirizzata a organo incompetente: ricorso inammissibile (TAR Sicilia n. 3712 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso agli atti indirizzata a un’amministrazione territorialmente incompetente non fa sorgere l’obbligo di avviare il procedimento di accesso, con la conseguenza che il ricorso avverso il silenzio è manifestamente inammissibile. L’individuazione del plesso competente costituisce presupposto dell’obbligo di procedere e di provvedere, non un profilo meramente formale. La confusione sull’organo destinatario, aggiunta all’erronea indicazione dell’ufficio cui rivolgere la richiesta di provvedere, conferma l’assenza del presupposto dell’azione. Dalla declaratoria di inammissibilità discende il rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato proposta al collegio.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino tunisino, ha presentato domanda di protezione internazionale nel luglio 2021. Convocato per l’audizione pochi giorni dopo, si è allontanato dalla struttura di accoglienza e si è reso irreperibile; la Commissione territoriale ha quindi sospeso l’esame della domanda.

Nel febbraio 2025 il difensore ha inviato via PEC un’istanza di accesso al fascicolo della procedura. L’istanza è stata indirizzata alla Commissione territoriale di Palermo e solo successivamente a quella di Catania, mentre il ricorso avverso il silenzio è stato notificato alla Commissione di Catania. Il Ministero dell’interno e la Questura hanno eccepito l’incompetenza e la carenza di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la memoria depositata il 5 novembre 2025. Nella parte in cui replica alla difesa pubblica la ritiene inammissibile per violazione del termine del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 2, cod. proc. amm.; nella parte in cui chiede il patrocinio, la qualifica come proposizione al magistrato competente, ai sensi dell’art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, dell’istanza già dichiarata inammissibile dal decreto n. 65/2025 della Commissione per il patrocinio.

Nel merito, il ricorso è manifestamente inammissibile. L’istanza di accesso è stata indirizzata alla Commissione territoriale di Palermo anziché a quella di Catania, territorialmente competente. La nota è stata inviata dapprima, il 13 febbraio 2025, alla Commissione di Palermo e quindi, il 17 febbraio 2025, a quella di Catania, mentre il ricorso è stato notificato alla sola Commissione di Catania. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di dissonanza: la richiesta di provvedere è diretta a un diverso ufficio.

Da tale istanza, secondo il Collegio, non conseguiva l’obbligo di avviare il procedimento di accesso. L’individuazione del plesso competente è presupposto dell’obbligo di procedere, non un dettaglio formale: la richiesta rivolta a un organo incompetente non è idonea a costituire in mora l’amministrazione. Il Collegio aggiunge, in via di sola ipotesi, che anche ove si ritenesse diversamente il ricorso andrebbe concluso con declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta la documentazione richiesta.

Le controdeduzioni dell’amministrazione risultano avvalorate dai documenti depositati: la convocazione per l’audizione del 19 luglio 2021, notificata il 13 luglio 2021, e il decreto prefettizio n. 118863 del 28 dicembre 2021, che dispone la revoca delle misure di accoglienza per l’abbandono del centro il 15 luglio 2021 senza rientro nelle settantadue ore successive.

Dalla manifesta inammissibilità discende, ai sensi degli artt. 74, comma 2, e 122, d.P.R. n. 115/2002, il rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato proposta al Collegio. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in euro 2.000,00, oltre accessori. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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