Punteggi ERP: onere probatorio del richiedente e tassatività dei requisiti del bando (TAR Puglia n. 468 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i criteri di attribuzione del punteggio fissati dal bando hanno carattere tassativo e non ammettono interpretazioni estensive. Il richiedente che contesti il punteggio riconosciutogli ha l’onere di allegare la documentazione idonea a comprovare i presupposti del criterio invocato, non potendo supplire l’amministrazione alla carenza probatoria con un’attività integrativa d’ufficio. Non integra il presupposto del criterio che premia l’abbandono dell’alloggio per esigenze di pubblica utilità o risanamento edilizio l’ordinanza di rilascio emessa su domanda di parte ai sensi dell’art. 610 cod. proc. civ., poiché essa non costituisce provvedimento dell’autorità competente per ragioni di interesse pubblico. Il rigetto della domanda di assegnazione consegue alla mancata dimostrazione dei requisiti e non a un difetto di motivazione del provvedimento amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso indetto dal Comune di Bari per l’assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. In sede di graduatoria provvisoria gli venivano riconosciuti otto punti. Con ricorso amministrativo chiedeva l’attribuzione di ulteriori punti, invocando la propria sistemazione presso una struttura di accoglienza e un provvedimento di rilascio eseguito nei suoi confronti.

La Commissione provinciale, con verbale n. 27 del 4 novembre 2019, gli riconosceva un solo punto aggiuntivo, negava i sei punti richiesti e sottraeva i quattro punti già attribuiti in via provvisoria, pervenendo a cinque punti complessivi. Il ricorrente veniva così collocato al numero 791 della graduatoria definitiva, in posizione non utile. Ha quindi impugnato la graduatoria e gli atti presupposti davanti al TAR Puglia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale concentra l’esame sui due criteri del bando che il ricorrente assumeva violati. Il punto A14 attribuisce sei punti ai richiedenti che debbano abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanze di sgombero, per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti dell’autorità competente emessi non oltre tre anni prima della data del bando.

Il ricorrente aveva allegato un’ordinanza di rilascio emessa nei suoi confronti su domanda di parte, ai sensi dell’art. 610 cod. proc. civ., dal Giudice dell’esecuzione. Il Collegio rileva che tale provvedimento non rientra tra quelli tassativamente indicati dalla norma del bando. Si tratta di un titolo esecutivo formatosi su iniziativa del privato, privo della connotazione di interesse pubblico che sola giustifica il punteggio premiale. Il criterio non consente pertanto l’attribuzione dei sei punti.

Quanto al punto A9, che premia chi abiti da almeno due anni in locali impropriamente adibiti ad alloggio o in sistemazione precaria, il Tribunale osserva che il ricorrente non ha allegato alcun documento utile a giustificare l’attribuzione, né con la domanda di partecipazione né con il ricorso amministrativo. La censura di carenza di motivazione e difetto di istruttoria non regge: l’onere probatorio dei presupposti del punteggio grava sul richiedente, e l’amministrazione non è tenuta a supplirvi.

Il Comune ha inoltre documentato, con verifiche anagrafiche e presso l’Agenzia delle Entrate operate d’ufficio, che il ricorrente era stato dichiarato irreperibile dall’8 novembre 2018 al 3 settembre 2019, che alla data della domanda risultava residente presso la sede della propria attività e che non figurava tra gli assegnatari provvisori di alloggi in emergenza abitativa. Tali circostanze escludono la sussistenza dei presupposti del punto A9.

Il ricorso è quindi respinto. La particolarità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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