Vincolo temporale per l’inibitoria prefettizia post-SCIA (TAR Puglia n. 558 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento inibitorio emesso dalla prefettura ai sensi del T.U.L.P.S. successivamente alla presentazione di una SCIA è illegittimo se adottato oltre il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo che ricorrano sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. Elementi quali precedenti penali, frequentazioni di soggetti pregiudicati e vicende riguardanti i familiari, se preesistenti e conoscibili dall’amministrazione al momento della segnalazione, non integrano il presupposto della sopravvenienza e non possono legittimare la riapertura del termine. Il mero differimento dell’attività istruttoria non è idoneo a riattivare sine die il potere inibitorio, che trova nella scansione temporale una garanzia effettiva per il privato. Il destinatario formale del provvedimento, ancorché l’attività sia svolta tramite società, ha legittimazione attiva a impugnare l’atto che lo colpisce direttamente.
Il Fatto
La parte ricorrente, persona fisica, aveva avviato un’attività di autorimessa mediante SCIA. La prefettura, con provvedimento notificato successivamente, aveva disposto il divieto di esercizio dell’attività, valorizzando precedenti penali, controlli in compagnia di soggetti pregiudicati e precedenti dei familiari. Avverso tale provvedimento il ricorrente aveva proposto ricorso, deducendo la tardività dell’intervento inibitorio, il difetto di istruttoria e l’irrilevanza degli elementi valorizzati. Con motivi aggiunti aveva inoltre rilevato che l’amministrazione non avesse mai condotto un’autonoma istruttoria sulla propria posizione, utilizzando dati raccolti in un diverso procedimento. La prefettura si era costituita eccependo il difetto di legittimazione attiva, atteso che l’atto sarebbe stato adottato nei confronti della società esercente, che non aveva agito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva, rilevando che il provvedimento impugnato era formalmente indirizzato alla persona fisica e non alla società. La redazione dell’atto non poteva essere invocata dall’amministrazione per paralizzare l’impugnazione del soggetto effettivamente colpito, che manteneva comunque interesse a eliminarne gli effetti giuridici, sia sulla propria persona sia sulla possibilità di esercitare attività economiche anche tramite lo schermo societario.
Nel merito, il collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. L’atto inibitorio era stato adottato oltre il termine di sessanta giorni previsto per l’intervento successivo alla SCIA. La prefettura aveva invocato la sussistenza di sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza sulla base di una nota istruttoria pervenuta in un momento successivo. Il TAR ha però osservato che ritenere sufficiente il mero differimento dell’attività istruttoria per riaprire sine die il potere inibitorio avrebbe privato il termine della sua funzione di garanzia, trasformandolo da limite effettivo a semplice scansione procedimentale.
La circostanza che la stessa prefettura, nel richiedere informazioni ad altri uffici, avesse prospettato la necessità di provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento della nota comunale, decorrenti dal 16.06.2025, ha confermato la consapevolezza dell’amministrazione circa il vincolo temporale. Gli elementi valorizzati nel provvedimento – precedenti penali, controlli con soggetti pregiudicati e precedenti dei familiari – erano tutti preesistenti alla presentazione della domanda amministrativa e conoscibili sin dall’origine, sicché non erano idonei a integrare sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. Il TAR ha infine precisato che rimane salvo il potere dell’amministrazione di esercitare i controlli di legge e di verificare l’emersione di fatti nuovi occorsi successivamente, idonei a giustificare la revoca del titolo. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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