Punteggio aggiuntivo per titolo ulteriore e autoresponsabilità nella domanda di concorso (TAR Puglia n. 279 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico in cui il bando consenta di spendere quale titolo di ammissione la laurea di primo livello e di far valere, come titolo ulteriore, la laurea magistrale successiva, il candidato che utilizzi invece la laurea magistrale quale titolo di accesso non può pretenderne il riconoscimento anche ai fini del punteggio aggiuntivo. La mancata attribuzione del punteggio deriva, infatti, dalle scelte compiute nella compilazione della domanda e risponde al principio di autoresponsabilità. Le clausole del bando che escludono la valutazione delle lauree propedeutiche a quella utilizzata per l’ammissione non sono né lesive né illegittime, perché non impediscono al candidato di articolare diversamente i propri titoli. È irrilevante la censura sul preteso preformato del sistema informatico, quando lo schema di domanda consente espressamente di indicare il titolo minimo e gli ulteriori titoli accademici.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso indetto dalla Regione Puglia per l’assegnazione di tre unità di personale di categoria D, profilo di specialista tecnico di policy nell’ambito della cultura e valorizzazione del territorio. Il bando richiedeva, quale requisito minimo, la laurea di primo livello in determinate classi e prevedeva, all’art. 7, comma 4, lettera a), un punteggio aggiuntivo di 1,5 punti per la laurea ulteriore rispetto al titolo utilizzato per l’ammissione, escludendo le lauree propedeutiche alla specialistica o magistrale impiegata per partecipare.
La ricorrente, in possesso di una laurea triennale in Scienze dei beni culturali e di una laurea magistrale in Storia dell’Arte, ha speso come titolo di accesso la laurea magistrale. Collocata al posto n. 15 con punti 23,25, ha impugnato la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria, i verbali della commissione e le clausole del bando, dolendosi della mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo che, a suo dire, le avrebbe consentito di collocarsi al posto n. 7 con punti 24,75. Ha dedotto eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento, irragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. La Regione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso richiamando le proprie precedenti pronunce su analoga controversia, TAR Puglia n. 1087 del 22 agosto 2023 e TAR Puglia n. 1221 del 13 ottobre 2023, dalle cui conclusioni non ravvisa ragioni per discostarsi. Il nodo è la corretta lettura delle clausole del bando in relazione alla concreta posizione della candidata.
Il Collegio osserva che, per l’ipotesi di possesso di laurea triennale seguita da quella magistrale, il bando già consente di partecipare spendendo il titolo di primo livello e di ottenere il punteggio aggiuntivo per quello magistrale. L’art. 7, comma 1, lettera a) esclude la valutazione delle lauree propedeutiche alla specialistica o magistrale usata per partecipare, ma non esclude il contrario, cioè la valutazione della magistrale ulteriore rispetto alla triennale impiegata per l’accesso.
La ricorrente, avendo dichiarato nella domanda di partecipazione la laurea magistrale quale titolo di accesso, non ha seguito quel percorso. La mancata attribuzione del punteggio preteso è quindi imputabile alle sue stesse determinazioni e risponde al principio di autoresponsabilità, conseguente alle scelte compiute nella compilazione dell’istanza.
Ne deriva che le previsioni del bando, impugnate nella parte in cui non consentirebbero di attribuire il punteggio aggiuntivo al titolo che contiene insieme il requisito di ammissione e un quid pluris, non possono ritenersi né lesive né illegittime. Il Tribunale disattende anche la censura sul preteso preformato del sistema informatico, perché generica e smentita dallo schema di domanda, che consentiva di indicare il requisito minimo e, tra gli ulteriori titoli accademici, la laurea successiva non propedeutica. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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