Punto caratteristico e rinvio dal corso: obbligo di motivazione rafforzata (TAR Abruzzo n. 266 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni sul punto caratteristico degli allievi marescialli costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell’irragionevolezza, dell’incongruità e della carenza di esaustività della motivazione. Il sindacato non sostituisce l’apprezzamento tecnico dell’amministrazione, ma verifica l’attendibilità delle operazioni sotto il profilo della correttezza del criterio e dell’iter procedimentale applicativo. Il punto caratteristico è autonomo rispetto alle note caratteristiche e può superarne le risultanze, ma in tal caso necessita di una motivazione rafforzata che dia conto, senza contraddizioni, del perché un allievo valutato positivamente e promosso al grado superiore sia poi destinato a un provvedimento equivalente alla destituzione. Non integra la motivazione il richiamo a criteri privi di riscontro normativo, come il numero di assenze superiore alla media del corso, dovendosi applicare il tetto legale dei novanta giorni per singolo anno.
Il Fatto
La ricorrente risultava vincitrice, nel dicembre 2021, del concorso per Allievi Marescialli della Guardia di Finanza e dal gennaio 2022 frequentava il 93° Corso. Al termine del primo anno conseguiva una valutazione di idoneità, sia per la media degli studi sia per il punto caratteristico. Al termine del secondo anno, in ragione del rendimento, otteneva la promozione al grado di Maresciallo.
In seguito, la Commissione per l’Attribuzione del Punto Caratteristico formulava giudizio di non idoneità alla prosecuzione del corso, con punteggio di 9,060/20. Si avviava così il procedimento di rinvio dal corso ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 199/1995, conclusosi con il provvedimento del Generale Ispettore per gli Istituti di Formazione della Guardia di Finanza del 24.04.2024, recante anche il proscioglimento dalla ferma volontaria. La ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR, che respingeva la domanda cautelare con ordinanza n. 121/2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della materia: le valutazioni sul punto caratteristico sono espressione di discrezionalità tecnica e sfuggono al sindacato di merito, salvo il controllo su irragionevolezza, incongruità e carenza di motivazione. Richiamando l’orientamento inaugurato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 601 del 9 aprile 1999, il TAR ribadisce che il giudice verifica direttamente l’attendibilità delle operazioni tecniche quanto a correttezza del criterio e dell’iter applicativo.
Il percorso argomentativo si concentra sui profili differenziali tra note caratteristiche e punto caratteristico. Le prime sono redatte dai superiori gerarchici e comprendono il rendimento negli studi; il secondo è determinato da un’apposita Commissione e ha ad oggetto una valutazione di attitudine e adeguatezza, con conseguenza espulsiva al di sotto della soglia di 10/20. I due documenti sono autonomi, ma tra essi deve sussistere coerenza: il punto caratteristico può superare le note, purché con motivazione puntuale e non contraddittoria rispetto a una promozione conseguita pochi giorni prima.
Il Collegio ritiene quindi incongruo l’apparato motivazionale. Il numero di punizioni non è dirimente, poiché in un Istituto di istruzione le sanzioni hanno anche funzione formativa; rileva semmai la gravità dei comportamenti, e nella specie non emerge alcuna condotta tale da giustificare la rimozione, non avendo la ricorrente riportato alcun giorno di consegna di rigore. Assume rilievo, inoltre, il fatto che altri allievi, responsabili di condotte più gravi, non siano stati destinatari di provvedimenti risolutivi.
Il TAR censura poi il riferimento alle assenze “superiori alla media del corso”: l’art. 45 d.lgs. n. 199/1995 individua cause tipiche di rinvio e un tetto specifico di novanta giorni per singolo anno, non superato dalla ricorrente. Il criterio della media non trova riscontro normativo e non vale a integrare la motivazione, tanto più che le assenze erano riferibili a impedimenti certificati. Inidoneo è anche il richiamo all’approccio superficiale, a fronte di una media progredita da 14,250/20 a 16/20, e incoerente appare la concessione dei permessi per merito ottenuti prima della valutazione negativa.
Per tali ragioni il ricorso è accolto per difetto di motivazione, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese di giudizio in ragione della complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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