Qualifica di agente di P.S. per la polizia municipale: requisiti tassativi (TAR Toscana n. 329 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale che svolge servizio di polizia municipale è subordinato all’accertamento vincolato dei soli requisiti tassativamente indicati dall’art. 5, comma 2, legge 7 marzo 1986, n. 65. La previsione generale dell’art. 11 T.U.L.P.S., che condiziona le autorizzazioni di polizia al requisito della buona condotta, non integra il catalogo dei presupposti e non abilita il Prefetto a una valutazione discrezionale di affidabilità. Il provvedimento prefettizio ha carattere vincolato e non può fondarsi su precedenti di polizia privi di condanna. L’eventuale facoltà di porto delle armi, essendo conseguenza ex lege e subordinata a deliberazione del consiglio comunale, non giustifica l’estensione del sindacato alla condotta dell’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente presta servizio come agente di polizia municipale presso il Corpo del Comune di Massa, superato il concorso pubblico per esami. Il Comune ha chiesto al VicePrefetto di Massa Carrara il rilascio della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Con provvedimento notificato, l’istanza è stata respinta sul rilascio della qualifica, richiamando precedenti di polizia risalenti al periodo 2007-2009, procedimenti penali mai conclusi con sentenza di condanna e una violazione amministrativa in materia di stupefacenti.

Il ricorrente ha impugnato il diniego, unitamente agli atti presupposti, deducendo incompetenza, carenza degli elementi essenziali e violazione dell’art. 5 legge n. 65/1986 e dell’art. 11 r.d. n. 773/1931, con eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria. Nell’epigrafe figurava anche una domanda risarcitoria. Le Amministrazioni intimate hanno sostenuto il carattere interlocutorio dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto la natura interlocutoria del provvedimento. Il tenore letterale dell’atto manifesta la volontà di respingere l’istanza, e il comportamento successivo dell’Amministrazione conferma il carattere definitivo, con piena ammissibilità del gravame.

Nel merito, applicando il criterio della ragione più liquida, la Sezione ritiene sufficiente l’esame del terzo motivo. Il nodo è il rapporto tra l’art. 5, comma 2, legge n. 65/1986, che elenca requisiti vincolati, e la valutazione ampiamente discrezionale sottesa all’art. 11 T.U.L.P.S.. La Sezione aderisce alla giurisprudenza del Consiglio di Stato che risolve il conflitto in favore della norma speciale, richiamando in particolare Cons. Stato Sez. III n. 8350 del 18 ottobre 2024 e Cons. Stato Sez. III n. 3120 del 28 marzo 2023.

Il ragionamento muove da un dato sistematico: destinatario della qualifica non è un quisque de populo, ma un dipendente già investito di pubblico servizio, la cui affidabilità si presume almeno iuris tantum. L’omessa previsione del requisito della buona condotta non è lacuna colmabile con la disciplina generale delle autorizzazioni di polizia. Sulla facoltà di porto delle armi, la Sezione osserva che essa costituisce effetto automatico dell’attribuzione dello status, subordinato alla deliberazione del consiglio comunale, e non presupposto del conferimento.

La ratio non restrittiva della disciplina — strumentale all’esercizio delle funzioni ausiliarie — e la minuziosa regolamentazione dell’uso delle armi compensano la minore rigidità rispetto al regime generale. Nel caso concreto, i certificati del casellario non evidenziano alcuna condanna a pena detentiva per delitto non colposo né misure di prevenzione: resta perciò irrilevante il richiamo ai precedenti di polizia. L’azione di annullamento è accolta con annullamento dell’atto; la domanda risarcitoria, non riproposta nelle conclusioni e priva di prova del pregiudizio, è rigettata. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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