Segnalazione Schengen e onere istruttorio della P.A. sull’emersione (TAR Toscana n. 330 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione Schengen non integra una causa di esclusione automatica dalla procedura di emersione prevista dall’art. 103 D.L. 34/2020. L’art. 103, comma 10, lett. b) deve essere interpretato in senso costituzionalmente orientato, in coerenza con la ratio di ampliamento della platea degli stranieri regolarmente presenti e con esclusione dei soli soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ne consegue che l’Amministrazione è tenuta ad accertare le ragioni concrete poste a fondamento dell’iscrizione nel S.I.S., valutando se le stesse esprimano un rischio effettivo. Il diniego fondato sulla sola presenza della segnalazione, senza individuazione e valutazione dei fatti presupposti, è illegittimo.

Il Fatto

Il ricorrente presentava in data 11 agosto 2020 istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. 34/2020, per assumere un cittadino tunisino quale bracciante agricolo con contratto a tempo determinato. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Siena respingeva l’istanza richiamando il parere negativo della Questura, motivato dalla presenza di un provvedimento di inammissibilità Schengen inserito dalla Germania il 3 gennaio 2020 e valido fino al 3 gennaio 2023.

Il ricorrente impugnava il diniego deducendo l’omessa notifica del parere negativo della Questura, l’inidoneità dell’iscrizione tedesca a precludere l’emersione, in quanto relativa a mera presenza irregolare, e la carenza di motivazione sulla propria condizione concreta. La domanda cautelare era accolta con ordinanza della Sezione, seguita da incombenti istruttori e da ulteriori ordinanze collegiali rimaste non ottemperate dall’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, rilevando che il provvedimento è legittimamente motivato per relationem ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990. L’ostensione del parere presupposto avrebbe dovuto essere richiesta mediante istanza di accesso ex artt. 22 e ss. L. 241/1990, non costituendo la mancata esibizione causa di illegittimità del diniego.

Sul secondo e terzo motivo il Tribunale ricostruisce i due orientamenti formatisi sull’art. 103, comma 10, lett. b), D.L. 34/2020. Il primo, maggiormente diffuso, considera la segnalazione Schengen automaticamente preclusiva e sufficiente a motivare la reiezione. Il secondo valorizza l’art. 24 del Regolamento UE n. 2018/1861, che riconduce la segnalazione a fatti presupposti eterogenei, e ritiene necessaria l’acquisizione delle informazioni sui motivi dell’iscrizione.

La Sezione rimedita il proprio precedente orientamento e aderisce al secondo indirizzo, richiamando anche le ordinanze con cui il Consiglio di Stato ha disposto istruttoria sui fatti presupposti della segnalazione. La lettura automaticamente ostativa condurrebbe a escludere l’emersione per il mero ingresso clandestino, con esito irragionevole: la condotta di accesso irregolare, presupposto del beneficio, diverrebbe contemporaneamente causa di esclusione. Il dato letterale non osta a una interpretazione costituzionalmente orientata, evitando la rimessione alla Corte costituzionale.

L’Amministrazione deve quindi valutare il caso concreto ed escludere l’emersione solo in presenza di segnalazioni che esprimano un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel caso di specie il diniego si fondava sull’unica motivazione della segnalazione tedesca, senza specificazioni. Nonostante le ordinanze istruttorie, l’Amministrazione non produceva alcun accertamento sulle ragioni dell’iscrizione, pur potendo accedere agli atti presupposti. In applicazione dell’art. 64, comma 4, c.p.a., il Collegio ritiene provata l’omissione di ogni attività istruttoria e accoglie il ricorso, annullando il provvedimento e condannando le Amministrazioni resistenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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