Qualifica di agente di pubblica sicurezza (Cons. Stato n. 8350 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Prefetto, nel conferire al personale della polizia municipale la qualità di agente di pubblica sicurezza, è tenuto al solo accertamento dei requisiti tassativamente indicati dall’art. 5, comma 2, l. n. 65/1986, senza che possa estendere la propria valutazione alla buona condotta dell’interessato. La mancata previsione del requisito della buona condotta non costituisce lacuna colmabile mediante rinvio alla disciplina generale delle autorizzazioni di polizia. La facoltà di porto delle armi “senza licenza” ex art. 5, comma 5, l. n. 65/1986 è effetto automatico della qualifica, subordinato alla previa deliberazione del consiglio comunale, e non giustifica l’estensione delle valutazioni prefettizie ai presupposti dell’art. 43 TULPS. Il provvedimento prefettizio di conferimento o di perdita della qualifica ha quindi carattere vincolato.

Il Fatto

Il ricorrente, assunto dall’Unione dei Comuni Nuovo Circondario Imolese come agente di polizia locale, chiedeva alla Prefettura di Bologna l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza. L’istanza veniva respinta sul richiamo del parere negativo espresso dalla Questura di Bari in un diverso procedimento, relativo alla nomina a guardia particolare giurata, motivato da frequentazioni riconducibili ad ambienti criminali.

Il TAR Emilia Romagna, con la sentenza n. 41/2024, respingeva il ricorso. Il giudice di primo grado riteneva che la facoltà di porto d’armi connessa alla qualifica giustificasse una valutazione discrezionale di affidabilità e di buona condotta, e qualificava l’interessato come soggetto solo indirettamente coinvolto nel procedimento, con esclusione del preavviso di rigetto. Proponeva appello l’originario ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione decisiva nell’ampiezza degli accertamenti demandati al Prefetto. L’appellante sostiene la tassatività dei requisiti dell’art. 5, comma 2, l. n. 65/1986; l’Amministrazione e il TAR ritengono configurabile un potere discrezionale sulla condotta e sull’affidabilità. Il Consiglio di Stato richiama la propria sentenza n. 3120 del 28 marzo 2023, che ha già aderito all’orientamento prevalente del giudice di appello.

La Sezione condivide quel percorso. Il silenzio del legislatore sul requisito della buona condotta non è frutto di un lapsus né integra una lacuna colmabile con rinvio all’art. 11 TULPS. Gli aspiranti sono già pubblici dipendenti e la qualifica è limitata all’esercizio di funzioni ausiliarie, in collaborazione con le Forze di polizia. Appare quindi ragionevole che il conferimento sia subordinato ai soli requisiti ritenuti indispensabili dall’art. 97 Cost. e tassativamente indicati dalla legge del 1986.

Il Collegio aggiunge argomenti propri in risposta alla sentenza appellata, che faceva leva sulla facoltà di porto d’armi. L’estensione dei presupposti dell’art. 43 TULPS a un effetto configurato ex lege è operazione interpretativa di dubbia percorribilità: trasforma in chiave discrezionale una causa genetica automatica, oppure subordina la qualifica-presupposto a una conseguenza meramente eventuale, dipendente dalla previa deliberazione del consiglio comunale. Il riconoscimento della facoltà di portare armi non è prerogativa uti singuli, ma strumento per l’esercizio delle funzioni ausiliarie di cui all’art. 3 l. n. 65/1986.

Né vale obiettare che la delicatezza delle funzioni imporrebbe una valutazione più approfondita di quella richiesta per la guardia giurata. L’interessato non è un quisque de populo, ma un agente già investito di un pubblico servizio, la cui affidabilità si presume almeno iuris tantum. La disciplina della dotazione e dell’uso delle armi, recata dal d.m. n. 145/1987 e dall’art. 19-ter d.l. n. 113/2018, compensa la minore rigidità rispetto alle autorizzazioni di polizia ordinarie. L’accoglimento della censura assorbe le doglianze subordinate. L’appello è accolto, il provvedimento di diniego annullato e la parte appellata condannata alle spese del doppio grado, pari a € 4.000,00 oltre oneri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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