Condono edilizio, rigetto per incompletezza documentale e natura vincolata del provvedimento (TAR Campania n. 509 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rigetto dell’istanza di condono edilizio è legittimo quando il richiedente non prova la presentazione della domanda né l’assolvimento degli oneri di oblazione e di concessione. La disciplina del condono ha natura derogatoria ed eccezionale e va interpretata restrittivamente, senza che l’Amministrazione o il giudice possano supplire alle carenze documentali. Il termine per il versamento delle somme dovute ha natura perentoria. Quando le carenze documentali impongono il rigetto, il provvedimento ha contenuto vincolato e la censura sul mancato rispetto dell’ordine cronologico di esame delle domande resta priva di rilievo. La comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 è rispettata quando il provvedimento conclusivo espone in modo puntuale le ragioni di diniego rispetto alle osservazioni dell’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Casoria ha respinto l’istanza di condono presentata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003. L’istanza era stata depositata nel gennaio 2004 e il diniego è intervenuto nel giugno 2021, all’esito di un procedimento nel quale l’interessato aveva presentato osservazioni a seguito del preavviso di rigetto.

Il ricorrente ha dedotto tre censure: la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per non aver il Comune replicato compiutamente alle osservazioni; la dimostrazione del possesso di copia informale dell’istanza e del numero di protocollo, con certificazione del primo settore comunale e versamento dell’oblazione; il mancato rispetto dell’ordine cronologico di esame delle domande di sanatoria. L’Amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Sulla prima censura, la lettura dell’atto gravato esclude la fondatezza della doglianza: il Comune ha esposto in modo puntuale ed esaustivo le ragioni che non consentono di aderire alla prospettazione della parte. La motivazione richiamata nel provvedimento dà conto delle osservazioni e delle carenze documentali contestate.

Nel merito, il rigetto appare ampiamente giustificato. Nella denuncia presentata nel 2006 non si rinviene alcun accenno alla documentazione rilevante, risalente al 2004. Presso il settore competente non è stata reperita l’istanza di condono ed è stata prodotta solo una certificazione del primo settore relativa al numero di protocollo asseritamente assegnato. Il ricorrente non ha fornito nemmeno un principio di prova del versamento delle somme a titolo di oblazione, mentre i diritti di segreteria sono stati versati solo nel maggio 2021, dopo il preavviso di diniego.

Il Collegio richiama il principio per cui la mancata presentazione di tutta la documentazione prevista dalla legge dà luogo a una carenza degli elementi essenziali che impedisce la conclusione positiva del procedimento, non potendosi delegare all’Amministrazione o al giudice la verifica sull’effettiva rilevanza della stessa (TAR Milano n. 594 del 2020). Richiama inoltre l’orientamento secondo cui il termine per il versamento di oneri e ratei di oblazione ha natura perentoria, in ragione della natura eccezionale e temporanea del condono, con la conseguenza che il tardivo versamento legittima il diniego (TAR Lazio n. 264 del 2022).

Infine, poiché le carenze accertate impongono il rigetto con un provvedimento dal contenuto vincolato, non assume rilievo la censura sul mancato rispetto dell’ordine cronologico di esame delle domande. Il ricorso è respinto e la mancata costituzione dell’Amministrazione esclude la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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