Qualifica IAFR e rifacimento parziale: rileva la parte murata della turbina (Cons. Stato n. 5970 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili per il rifacimento parziale di un impianto idroelettrico presuppone la completa sostituzione con nuovo macchinario di tutti i gruppi turbina-alternatori, potendo essere lasciate in opera e riutilizzate soltanto le parti effettivamente murate o inghisate nelle strutture civili della centrale. La struttura di appoggio saldata alla macchina e annegata nel getto di malte cementizie non integra una parte murata della turbina, ma un sistema di fissaggio al pavimento, sicché la cassa non sostituita impone la decadenza dalla qualifica. Il potere esercitato dal GSE in sede di verifica non costituisce autotutela, ma espressione del potere immanente di controllo e accertamento, non soggetto a consumazione e insensibile all’affidamento in caso di indebita percezione dell’incentivo. Il giudice può discostarsi dalle conclusioni del verificatore, purché ne espliciti le ragioni.

Il Fatto

La società presenta nel 2006 istanza per il riconoscimento della qualifica IAFR ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2005, per il progetto di rifacimento parziale di un impianto idroelettrico. Il GSE accoglie la richiesta nel 2007. Realizzato l’intervento, la società comunica l’ultimazione dei lavori.

Nel 2013 il Gestore avvia il procedimento di annullamento del riconoscimento, non essendo stata eseguita la completa sostituzione del gruppo turbina-alternatore. Con nota del 10 gennaio 2014 dispone l’annullamento della qualifica. La società impugna davanti al TAR Lazio, che respinge il ricorso integrato da motivi aggiunti. Propone quindi appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina del paragrafo 1.1.2 dell’Allegato A al D.M. 24 ottobre 2005, applicabile ratione temporis, e la corrispondente previsione del D.M. 18 dicembre 2008. Il rifacimento parziale esige la completa sostituzione del gruppo turbina-alternatore, salvo il riutilizzo delle sole parti murate o inghisate nelle strutture civili, come spirali e diffusori delle turbine Francis.

Dalla documentazione fotografica e dalla verificazione emerge che la cassa della turbina non era murata nella struttura civile della centrale: gli zoccoli di fondazione costituiscono sistema di appoggio e fissaggio al pavimento, non parte integrante della macchina. La cassa doveva pertanto essere sostituita, evenienza non verificatasi.

Il Collegio ribadisce che il giudice può discostarsi dalle conclusioni del verificatore, purché ne espliciti le ragioni, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 7268 del 2024. Il TAR non si è del resto allontanato dalle risultanze della perizia, ma ne ha dato lettura coerente con la normativa. Le stesse conclusioni del verificatore appaiono al Collegio incoerenti con la documentazione in atti.

Quanto al potere esercitato, il provvedimento del GSE non è autotutela, ma espressione del potere immanente di verifica e controllo volto ad accertare la corrispondenza dell’impianto a quanto dichiarato, non soggetto a consumazione, che esclude ogni affidamento tutelabile in caso di indebita percezione dell’incentivo. Operano i criteri ermeneutici sulla qualificazione degli atti amministrativi in base al potere concretamente esercitato, a prescindere dal nomen iuris.

Anche aderendo alla tesi dell’autotutela, sussistono i presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990: l’illegittimità dell’atto ampliativo, l’interesse pubblico alla non dispersione delle risorse, la ponderazione degli interessi e il rispetto del termine ragionevole, decorrente dalla scoperta dei fatti. La novella del 2017 sulla decurtazione non si applica ai provvedimenti già adottati né agli impianti che non percepiscono incentivi al momento dell’accertamento. L’accertata legittimità del provvedimento comporta il rigetto dell’istanza risarcitoria. L’appello è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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