Ricorso cumulativo ammesso solo tra demolizione del mescolatore e inibizione provinciale (TAR Lombardia n. 2368 del 04.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo impugnatorio il ricorso cumulativo proposto avverso una pluralità di provvedimenti è inammissibile in difetto di una connessione procedimentale o funzionale rigorosamente accertata. La connessione oggettiva ricorre quando gli atti incidano sulla medesima vicenda, le domande si fondino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili a un’unica sequenza procedimentale con identità di causa petendi. L’ordine di demolizione a contenuto complesso, che si estende a più opere abusive, legittima il cumulo solo per la parte funzionalmente collegata ai provvedimenti provinciali che ne presuppongono l’abusività. L’approvazione del PGT non sana gli abusi edilizi, per il principio di doppia conformità. L’inerzia dell’amministrazione non radica alcun affidamento in capo al proprietario dell’abuso, né impone una specifica motivazione sull’interesse pubblico.

Il Fatto

La società ricorrente conduce in locazione un comparto di cui è proprietario una persona fisica, nel quale svolge attività di rivendita di materiali edili e di stoccaggio, frantumazione e smaltimento di rifiuti non pericolosi. A seguito di sopralluogo il Comune constata la presenza di manufatti in tutto o in parte privi di titoli abilitativi e ne ingiunge la demolizione. La Provincia, con successiva determinazione, ordina di cessare l’attività di recupero rifiuti mediante il gruppo mescolatore, ritenuto abusivo sul piano edilizio.

I ricorrenti impugnano con ricorso introduttivo l’ordine di demolizione e l’inibizione provinciale; con un primo ricorso per motivi aggiunti contestano il provvedimento provinciale confermativo; con un secondo ricorso per motivi aggiunti impugnano il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Le amministrazioni resistenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso cumulativo e l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina in via pregiudiziale le eccezioni di rito. Il ricorso cumulativo postula che gli atti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento e che i vizi colpiscano nella stessa misura i diversi provvedimenti. La verifica va condotta in modo rigoroso, per evitare la confusione di controversie e l’abuso dello strumento processuale elusivo delle disposizioni sul contributo unificato, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015.

Nel caso concreto la connessione funzionale sussiste solo tra l’ordine di demolizione comunale, nella parte relativa al mescolatore, e i provvedimenti provinciali che muovono dal presupposto del carattere abusivo di quel manufatto. Rispetto alle ulteriori determinazioni contenute nell’ordine di demolizione difetta la connessione oggettiva; parimenti è inammissibile l’impugnazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, privo di collegamento procedimentale con gli altri atti gravati.

L’eccezione di improcedibilità del ricorso principale, limitatamente all’inibizione provinciale del 12 ottobre 2017, è fondata: il successivo provvedimento del 21 novembre 2017 non è meramente confermativo, ma consegue a una rivalutazione della fattispecie con delimitazione dell’ambito inibitorio e si sostituisce al primo, sicché l’eventuale accoglimento non arrecherebbe vantaggio giuridicamente rilevante.

Nel merito, il ricorso principale è manifestamente infondato quanto all’ordine di demolizione del mescolatore. L’approvazione del PGT non sana gli abusi: il principio di doppia conformità richiede la compatibilità dell’opera con la disciplina urbanistica sia al momento dell’edificazione sia al tempo della domanda. La platea eccede le dimensioni autorizzate e non rientra nell’edilizia libera dell’art. 6 d.P.R. 380/2001, da interpretare restrittivamente. Il gruppo mescolatore, stabilmente ancorato al suolo e idoneo a trasformare in modo permanente il territorio, presuppone il permesso di costruire. Quanto al tempo trascorso, l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017 esclude che l’inerzia dell’amministrazione possa legittimare l’abuso o radicare un affidamento tutelato.

Il provvedimento provinciale supera le censure: l’art. 216, comma 4, d.lgs. 152/2006 consente di tener conto della difformità edilizia, e l’inibizione, limitata alle sole operazioni di recupero, rispetta i canoni di proporzionalità e necessarietà. Il primo ricorso per motivi aggiunti è respinto, il secondo è inammissibile; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *