La compensazione delle spese non esige motivazioni rafforzate, basta il vaglio di non implausibilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10399 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compensazione delle spese di lite disciplinata dall’art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo novellato, il sindacato della Corte di cassazione è limitato al vaglio di non implausibilità delle ragioni della compensazione: il giudice di merito deve astenersi da motivazioni stereotipate o di mero stile, ma non è tenuto a una motivazione rafforzata quando le ragioni addotte siano ancorate alla vicenda concreta. La diversa ricostruzione dei fatti operata dalla parte non può fondare la censura per violazione di legge, dovendo essere fatta valere esclusivamente nei ristretti limiti del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. In caso di rigetto del ricorso, trova applicazione l’esonero dal pagamento delle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. nei confronti dell’INPS.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, aveva rigettato l’appello proposto dal lavoratore avverso la statuizione che, dichiarata la cessazione della materia del contendere, aveva integralmente compensato le spese di lite. Il giudice di merito aveva valorizzato la circostanza che l’INPS aveva riconosciuto la prestazione in corso di giudizio soltanto perché il datore di lavoro aveva trasmesso con ritardo il modello DMAG necessario per la liquidazione della disoccupazione agricola.
Il lavoratore ricorreva per cassazione deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo l’insussistenza dei presupposti legittimanti la compensazione e la soccombenza virtuale dell’Istituto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione disattende il ricorso. In primo luogo, dichiara inammissibili le censure che prospettano una diversa ricostruzione dei fatti di causa: l’applicazione delle norme di diritto viene in rilievo in relazione al fatto accertato in sentenza, non rispetto a fatti diversamente ricostruiti dalla parte.
Il procedimento risulta disciplinato, ratione temporis, dall’art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo attualmente vigente, introdotto dalla riforma, a tenore del quale le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza. La Corte ricorda come, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, additiva di accoglimento, alle ipotesi tipizzate si aggiunga quella delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Corte chiarisce il perimetro del proprio sindacato: il giudice deve astenersi da motivazioni stereotipate, ma la verifica di legittimità si arresta al vaglio di non implausibilità delle ragioni di compensazione, come già affermato da Cass. n. 23051 del 2024 e dalle successive pronunce richiamate in motivazione. Tale conclusione si fonda sul principio per cui la ripetizione delle spese in favore della parte vittoriosa non è “indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale”, secondo la citata Corte cost. n. 157 del 2014.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ancorato le ragioni della compensazione alla vicenda concreta, valorizzando il ritardo del terzo datore di lavoro quale causa del riconoscimento tardivo della prestazione. Tali motivazioni superano ampiamente il controllo demandato alla Corte. Ne segue il rigetto del ricorso, con esonero dalle spese per l’INPS ex art. 152 disp. att. c.p.c. e il conseguente obbligo del ricorrente al versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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