Qualificazione RTI e corrispondenza tra quote di esecuzione e requisiti (TAR Lombardia n. 3625 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Negli appalti di lavori di importo superiore a 20.658.000 euro, la classifica VIII abilita l’operatore a eseguire lavori senza limiti di importo solo se accompagnata dalla cifra di affari in lavori non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara, maturata nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando. Tale requisito integra la qualificazione SOA e soggetta alla regola dell’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023: la quota di partecipazione al raggruppamento può essere liberamente stabilita solo entro i limiti dei requisiti di qualificazione posseduti dall’associato. Ne consegue che il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata in misura corrispondente alla quota di esecuzione assunta in gara, non essendo sufficiente il possesso complessivo del raggruppamento. Parimenti, l’incremento premiale del quinto opera per l’impresa associata solo se questa è qualificata in classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara della categoria.

Il Fatto

Il Politecnico di Milano indice una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per lavori di espansione nell’area della Goccia di Bovisa, importo stimato di euro 151.808.000, aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara è aggiudicata a un costituendo RTI con 707,80 punti; seconda classificata, con 671,05 punti, è un consorzio stabile, che impugna l’aggiudicazione dolendosi della carenza dei requisiti di qualificazione in capo al raggruppamento aggiudicatario.

Le controinteressate propongono ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione del consorzio secondo classificato per carenza dell’iscrizione alla white list, per asserita mancanza del requisito di regolarità fiscale e per presunti gravi illeciti professionali di una consorziata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina il ricorso principale e ritiene fondati i profili relativi alle categorie OG1 e OG11. Il quadro normativo è ricostruito muovendo dall’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, che ammette il raggruppamento se le imprese hanno complessivamente i requisiti, ma ferma restando la necessità che l’esecutore possieda i requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a realizzare.

La tesi del Politecnico e delle controinteressate — secondo cui la cifra di affari sarebbe requisito di capacità economico-finanziaria posseduto dal raggruppamento nel suo complesso — è respinta. La classifica illimitata VIII qualifica per qualsiasi importo solo a condizione che sia accompagnata dalla prescritta cifra di affari, requisito ulteriore per gli appalti di importo superiore a 20.658.000 euro (richiamate Cons. Stato, sez. V, n. 91/2023 e TAR Puglia, Lecce, n. 386/2024).

Trattandosi di requisito di qualificazione, esso soggiacce all’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12, che pone il limite della conciliabilità tra quota di partecipazione e requisiti posseduti. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 6/2019: la partecipazione dell’associata al raggruppamento può avvenire solo a condizione del possesso di requisiti corrispondenti alla quota di esecuzione prevista. Poiché le due associate hanno dichiarato cifre di affari inferiori alle quote assunte, il raggruppamento non è qualificato.

È altresì fondata la censura sull’incremento del quinto. Due imprese, titolari di iscrizione SOA in classifica V per euro 5.165.000, non raggiungono la misura di un quinto dell’importo a base di gara delle rispettive categorie e non possono quindi beneficiare dell’incremento. Le eccezioni di disapplicazione per contrasto con il favor partecipationis, la parità di trattamento e la proporzionalità, con rinvio alla sentenza CGUE Caruter del 28.4.2022, sono dichiarate manifestamente infondate: la fattispecie europea riguarda altra questione, e il sistema dei requisiti mira alla serietà e affidabilità di ogni singola impresa (richiamata Cons. Stato, sez. V, n. 8214/2024). Il RTI aggiudicatario doveva essere escluso.

Il ricorso incidentale è respinto. La domanda di iscrizione alla white list equivale all’iscrizione, secondo la circolare ministeriale del 23.3.2016 e i pareri ANAC n. 1071 e 1072 del 2018. Il debito da cartella esattoriale non era definitivamente accertato, derivando da controllo automatizzato, ed è comunque intervenuto lo sgravio con effetti retroattivi. Il giudizio di irrilevanza sui gravi illeciti professionali è espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile. Accolto il ricorso principale, il Collegio annulla l’aggiudicazione e accoglie la domanda di risarcimento in forma specifica, con condanna all’aggiudicazione in favore del consorzio ricorrente, salvo l’esito delle verifiche di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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