Punteggio premiale legittimo per servizio nella stessa unità operativa nella progressione verticale (TAR Sicilia n. 2174 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola dell’avviso di selezione interna per la progressione verticale che attribuisce un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato presso l’unità operativa in cui è a concorso il posto non integra gli estremi della manifesta irragionevolezza. La scelta premia l’esperienza maturata nello specifico contesto e assicura all’amministrazione una maggiore continuità operativa e amministrativa rispetto a chi proviene da altri settori aziendali. Alla commissione valutatrice va riconosciuta ampia discrezionalità nell’individuazione dei criteri, con sindacato del giudice amministrativo limitato alle sole ipotesi di illogicità o abnormità dei criteri e delle valutazioni, nonché di travisamento di fatto o errore procedurale.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato a una selezione interna per la progressione verticale, collocandosi al terzo posto della graduatoria relativa all’unità operativa Affari generali, dopo le due candidate risultate vincitrici. Con ricorso ha impugnato la delibera di approvazione, i verbali di valutazione e, ove occorrsa, l’avviso di selezione e il regolamento aziendale, lamentando l’errata attribuzione di punteggio a una controinteressata e l’illegittimità del criterio che premia il servizio reso nella stessa unità operativa.
L’amministrazione resistente ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione delle clausole del bando. Nel merito ha difeso la legittimità del criterio, giustificato dall’esigenza di salvaguardare la continuità del servizio e di valorizzare l’esperienza acquisita.
La Motivazione della Corte
Il collegio supera le eccezioni in rito. Quanto alla giurisdizione, rileva che si tratta di una selezione per passaggio verticale tra aree, come previsto dal CCNL Comparto sanità triennio 2019–2021, che colloca il coadiutore amministrativo nell’area del personale di supporto e il coadiutore amministrativo senior nell’area degli operatori: la controversia spetta dunque al giudice amministrativo.
Quanto all’asserita tardività, il tribunale osserva che le clausole sul punteggio aggiuntivo non hanno natura di clausole escludenti. Il loro effetto lesivo può essere valutato solo all’esito della procedura, così che l’onere di immediata impugnazione del bando non opera.
Nel merito il ricorso è infondato. La prima censura, relativa all’attribuzione di due punti per un periodo di servizio svolto presso la Segreteria della Direzione generale di una pregressa azienda ospedaliera, è smentita dal regolamento organizzativo, che colloca quella segreteria nella struttura complessa Direzione Affari Generali e Legali. Le mansioni descritte confermano l’appartenenza all’area degli affari generali.
Gli altri motivi, trattati congiuntamente perché afferiscono ai criteri di attribuzione del punteggio, sono rigettati. Il collegio richiama l’orientamento secondo cui spetta alla commissione ampia discrezionalità nella fissazione dei criteri di valutazione, con sindacato limitato alla manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità. Nel caso concreto la scelta di premiare il servizio prestato nella stessa unità operativa non è manifestamente irragionevole, poiché l’esperienza maturata in quel contesto assicura continuità operativa e amministrativa. Il criterio supera dunque i profili di censura dedotti.
Il ricorso è rigettato. La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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