Il quantum del contratto pubblico esecutivo spetta al giudice ordinario (TAR Sicilia n. 3485 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è circoscritta alle controversie sulla formazione, conclusione e affidamento dei contratti pubblici. Le controversie relative alla fase esecutiva del contratto, riguardando un rapporto di diritto privato e posizioni di diritto soggettivo, sono devolute al giudice ordinario. Rientra in tale fase la domanda con cui l’appaltatore chiede l’accertamento del corretto ammontare del prezzo dovuto, anche quando assume la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della stazione appaltante. La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè alla natura intrinseca della posizione dedotta, e non alla prospettazione delle parti. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il Fatto

La società ricorrente è fornitrice di ausili per incontinenti con consegna a domicilio e assistenza post-vendita per le Aziende Sanitarie Provinciali di Catania, Messina e Siracusa. Era risultata aggiudicataria di una gara indetta dall’ASP di Enna quale capofila e, per il lotto relativo all’ASP di Siracusa, aveva sottoscritto il contratto. Alla scadenza del termine contrattuale, l’ASP di Enna ha chiesto agli operatori economici di confermare la volontà di stipulare contratti ponte; la ricorrente ha riscontrato positivamente.

Nella procedura negoziata successiva la società ha offerto, per l’ASP di Siracusa, un prezzo pro-capite giornaliero di € 0,80967. L’ASP di Siracusa, prendendo atto della deliberazione della capofila, ha invece indicato un prezzo pro-capite diverso. Dopo una prima impugnazione definita con declaratoria di difetto di giurisdizione, confermata in appello, la ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui l’ASP di Siracusa ha recepito la proroga disposta dalla capofila, dolendosi della mancata indicazione del prezzo e della sua difformità rispetto all’offerta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la questione di giurisdizione è identica a quella già esaminata in relazione al medesimo rapporto contrattuale. Ha quindi richiamato l’art. 133, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., che delimita la giurisdizione esclusiva alle controversie concernenti la formazione, la conclusione e l’affidamento dei contratti pubblici. Restano escluse le controversie sulla fase esecutiva, che riguardano un rapporto di diritto privato e sono devolute al giudice ordinario.

Il giudizio in esame ha per oggetto l’accertamento del corretto ammontare del prezzo dei dispositivi che la ricorrente è chiamata a fornire. Si tratta di un aspetto contrattuale inerente alla fase esecutiva del negozio, rispetto al quale vengono in questione diritti soggettivi e non interessi legittimi.

Il Tribunale ha richiamato il principio consolidato delle Sezioni Unite, secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla fase esecutiva del contratto, comprese quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della stazione appaltante. Solo le controversie sulla fase preliminare, prodromica al contratto e inerente alla formazione della volontà e alla scelta del contraente secondo le regole dell’evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo.

Il Collegio ha inoltre precisato che la giurisdizione si determina sulla base della domanda, guardando al petitum sostanziale e alla causa petendi, ossia all’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Nel caso concreto la fase di scelta del contraente era conclusa e la controversia concerneva solo il quantum della prestazione e gli elementi del regolamento contrattuale.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.. Le spese sono state compensate, in considerazione della definizione in rito e del fatto che il giudizio era stato introdotto mentre la questione di giurisdizione era ancora sub iudice in appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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