Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3487 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ordina l’esecuzione del titolo entro un termine congruo. Ove il titolo sia stato ritualmente notificato con formula esecutiva e sia decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, sussiste l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla pronuncia. Il Collegio può disporre sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La penalità di mora non è dovuta quando la determinazione delle pretese economiche richieda una complessa attività di ricostruzione e liquidazione, rendendone manifestamente iniqua l’applicazione.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato l’amministrazione comunale al pagamento delle somme ivi indicate. Il ricorso è stato notificato e depositato nell’aprile 2025. L’amministrazione intimata, pur regolarmente notiziata, non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione. I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza del titolo esecutivo, deducendo la perdurante inottemperanza dell’ente debitore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione non è stata impugnata nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c., come da attestazione versata in atti. Rientra pertanto tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette il giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale accerta il rispetto dei termini processuali: quello decennale previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a. e quello di deposito del ricorso di cui all’art. 87, comma 3, c.p.a.. Verifica inoltre che il titolo è stato notificato all’amministrazione con formula esecutiva, così che sono state rispettate le formalità per il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’ente, il Collegio ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. L’obbligo residua limitatamente agli interessi legali fino al soddisfo, essendo stata corrisposta la sorte capitale.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale dispone sin d’ora la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., con facoltà di delega e con l’onere di provvedere entro novanta giorni dalla richiesta della parte. Il compenso sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione della nota entro il termine di decadenza di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.
Il Collegio rigetta l’istanza di penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua: la determinazione delle pretese economiche implica una complessa attività di ricostruzione delle differenze retributive e di liquidazione degli importi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il d.m. n. 55/2014, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Nota della Redazione
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