Interesse al ricorso del terzo classificato e appello incidentale della parte vittoriosa (Cons. Stato n. 3279 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso con cui il terzo classificato impugni gli atti di gara lamentando vizi che investono la sola posizione dell’aggiudicatario e non anche quella del secondo classificato, poiché l’eventuale accoglimento produrrebbe uno scorrimento della graduatoria in favore di un soggetto diverso dal ricorrente, senza utilità concreta. L’utilità perseguita, anche strumentale, deve derivare in via immediata e diretta dall’annullamento e non da eventi incerti e potenziali, quali l’ipotetica correzione di un errore materiale sui punteggi. L’ammissibilità è subordinata alla prova di resistenza. Quanto all’ordine di trattazione, l’appello incidentale della parte vittoriosa nel merito su questioni pregiudiziali decise in senso sfavorevole va esaminato con priorità quando il suo esito è decisivo per la lite, in applicazione dei principi di economia processuale e di logicità, restando derogabile la regola dell’art. 276 c.p.c., richiamato dall’art. 76 c.p.a., in virtù della ragione più liquida.

Il Fatto

Una società capofila di un raggruppamento temporaneo, quarta classificata per il lotto di una procedura aperta indetta da una emittente televisiva pubblica per servizi di vigilanza armata e controllo accessi, impugnava davanti al TAR Lazio l’aggiudicazione disposta in favore del secondo classificato. Il ricorso contestava l’attribuzione di un punteggio sproporzionato, nel criterio relativo al numero di addetti da destinare ai servizi a richiesta, ai due raggruppamenti meglio collocati, fondata su dichiarazioni ritenute inverosimili.

La controinteressata proponeva ricorso incidentale, dolendosi della mancata esclusione della ricorrente per la perdita dei requisiti dell’ausiliaria in avvalimento. Il giudice di primo grado riteneva ricevibile il ricorso, notificato dopo l’accesso agli atti, ma lo rigettava nel merito, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale e compensando le spese. Avverso tale decisione proponeva appello la ricorrente; resistente e controinteressata proponevano appelli incidentali, investendo anche le statuizioni di rito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile la produzione in appello di un parere professionale, in quanto effettuata in violazione dell’art. 104, secondo comma, c.p.a., non ricorrendo alcuna delle eccezioni ivi previste.

Sull’ordine delle questioni, il Consiglio di Stato distingue l’orientamento che subordina l’esame dell’appello incidentale della parte vittoriosa alla fondatezza dell’appello principale — richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 611 del 2017 e Cass., Sez. U., n. 7381 del 2013 — da quello che consente di dare priorità all’esame dell’impugnazione decisiva, secondo economia processuale e logicità, citando Cons. Stato, Sez. V, n. 781 del 2023 e n. 9210 del 2023. Ritiene di seguire quest’ultimo, poiché la regola dell’art. 276 c.p.c. è derogabile in virtù della ragione più liquida e, nel caso concreto, logicità ed economia convergono.

Passando al secondo motivo dell’appello incidentale, il Collegio ne rileva la fondatezza. L’originaria ricorrente, terza nella graduatoria effettiva, aveva censurato solo la posizione dell’aggiudicatario e non quella del raggruppamento terzo classificato, non coinvolto in giudizio, ricalcolando peraltro il punteggio a proprio favore sul presupposto di un errore materiale nell’inversione dei sub-criteri. Corretta la graduatoria spetta alla commissione giudicatrice o alla stazione appaltante, e la correzione giudiziale richiede l’integrale contraddittorio con tutti i controinteressati.

Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 29 del 2024 e n. 195 del 2024, nonché Ad. Plen. n. 8 del 2014 e Ad. Plen. n. 3 del 2022, la sentenza afferma che l’accoglimento del ricorso determinerebbe solo uno scorrimento a favore dell’impresa successiva, senza utilità per il ricorrente. Difetta quindi l’interesse, anche strumentale, e manca la prova di resistenza richiesta da Cons. Stato, Sez. VI, n. 1350 del 2022. Il Collegio richiama altresì la Corte di giustizia, C-333/18, che riconosce al terzo l’interesse all’esclusione dell’aggiudicatario e del secondo classificato, non del solo aggiudicatario.

Accolto il secondo motivo dell’appello incidentale, gli altri motivi e l’appello incidentale della stazione appaltante restano assorbiti; l’appello principale è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. In riforma, il ricorso introduttivo è inammissibile e le spese dei due gradi sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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