Quota 100, divieto di cumulo e scomputo del solo reddito da lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26978 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo tra la pensione c.d. “quota cento” e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, previsto dall’art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019, va inteso nel senso che il pensionato non può godere, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, di due trattamenti, pensionistico e da lavoro. La violazione del divieto non comporta la perdita totale del trattamento per l’intero anno solare, ma determina la privazione della pensione in misura corrispondente all’entità del reddito da lavoro realizzato. Lo scomputo opera sul complessivo trattamento pensionistico riferito all’intero orizzonte temporale fissato dalla disposizione. Il criterio ha portata generale e astratta e salvaguarda gli artt. 3 e 38 Cost., sotto i profili di proporzionalità e ragionevolezza.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare dal 1° luglio 2019 di pensione anticipata ex art. 14 d.l. n. 4/2019 (c.d. “quota cento”), nel settembre 2020 aveva prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze di un’azienda agricola per una sola giornata, percependo una retribuzione di 59,58 euro. L’Inps, con nota del 18 marzo 2021, aveva ricalcolato la pensione per effetto della ritenuta incumulabilità e quantificato il debito in 19.632,74 euro, pari all’intero trattamento pensionistico dell’anno 2020.

Il Tribunale di Ravenna aveva accolto la domanda del pensionato, dichiarando l’insussistenza dell’indebito pensionistico. La Corte d’appello di Bologna, richiamando Corte cost. n. 234 del 2022, ha invece accolto il gravame dell’Ente previdenziale e rigettato la domanda. Il pensionato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta l’interpretazione dell’art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019 e muove dalla constatazione che la norma, nel prevedere il divieto di cumulo, nulla dispone espressamente sulle conseguenze della sua violazione. L’Inps ne ha dedotto la sospensione del trattamento per l’intero anno solare in cui si colloca il reddito, a prescindere dall’entità dello stesso.

Il Collegio richiama Corte cost. n. 234 del 2022, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sul divieto di cumulo, e la successiva pronuncia di inammissibilità resa dalla Consulta su analoga questione, nella quale il rimettente era stato censurato per non avere assolto all’onere di preventiva interpretazione adeguatrice. Da tale decisione la Corte trae l’occasione di una rimeditazione del proprio orientamento.

La pensione “quota cento” è istituto eccezionale e sperimentale, e il divieto di cumulo è funzionale al ricambio generazionale. Tuttavia, la norma pone limiti a diritti fondamentali e va quindi letta in senso restrittivo. Sul piano letterale, l’incumulabilità esprime solo l’impossibilità di sommare i due redditi. Il parametro annuale richiamato dalla norma riguarda esclusivamente la deroga per il lavoro autonomo occasionale e non è esportabile per definire gli effetti del divieto. Neppure è utilizzabile il parametro mensile.

La Corte prende le distanze dal precedente Cass. n. 30994 del 2024, che aveva affermato la perdita totale del trattamento per l’intero anno solare. Un effetto così dirompente e marcatamente sanzionatorio avrebbe richiesto un esplicito fondamento testuale, che non si rinviene; quando il legislatore ha voluto comminare la perdita integrale di una prestazione lo ha previsto in modo inequivoco, come nell’art. 8 d.lgs. n. 22/2015 in tema di anticipazione NASpI.

Il divieto va quindi inteso nel suo significato tradizionale: il pensionato non può godere di due trattamenti, e la violazione comporta la contrazione del trattamento pensionistico complessivamente considerato, riferito all’intero arco temporale della norma, in misura pari al guadagno da lavoro, a prescindere dalla collocazione temporale della prestazione. Il criterio, di portata generale, realizza la neutralità del reddito da lavoro e assicura i mezzi adeguati ex art. 38 Cost. I primi due motivi sono accolti, assorbito il terzo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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