Contumacia nel processo e notifica dell’appello al procuratore costituito (Cass. civ. Sez. II n. 26977 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione in giudizio della parte produce effetti con riguardo all’intero rapporto processuale e non con riferimento selettivo alle singole domande in esso proposte. Ne consegue che le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, ai sensi dell’art. 292 c.p.c., devono essere notificate personalmente soltanto alla controparte contumace, e non anche alle controparti già costituite. Una volta intervenuta la costituzione mediante procuratore, la notificazione dell’impugnazione va eseguita ai sensi dell’art. 330 c.p.c. presso il procuratore costituito e non personalmente alla parte, senza che rilevi che la domanda di rivalsa sia stata introdotta dopo la costituzione dell’attrice originaria. L’impugnazione tardiva proposta dal contumace ai sensi dell’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. è inammissibile qualora questi non provi la nullità della notificazione e la mancata conoscenza fattuale del processo dovuta a quel vizio, secondo un nesso di causalità.
Il Fatto
Una società beneficiaria di un finanziamento regionale convenne in giudizio l’ente concedente davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo la disapplicazione del provvedimento di revoca del contributo, l’accertamento del diritto al saldo e lo svincolo delle fideiussioni rilasciate da una compagnia assicurativa. L’ente resistette e propose domanda riconvenzionale di restituzione degli acconti già erogati, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa l’assicuratrice in forza delle polizze.
La compagnia, costituitasi, propose a sua volta domanda di rivalsa verso la società beneficiaria e altri soggetti, evocati con atti di chiamata autorizzati dal Tribunale. Il primo giudice accolse la riconvenzionale dell’ente e condannò la società e l’assicuratrice in solido, senza statuire sulla rivalsa. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza non definitiva, confermò l’escussione della sola polizza relativa al primo anticipo ed esclusa l’altra; con sentenza definitiva accolse la censura di omessa pronuncia e condannò la società al rimborso verso l’assicuratrice, estendendo la condanna ad altri soggetti entro un limite convenzionale. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso entrambe le sentenze.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto la nullità del giudizio d’appello per violazione del contraddittorio, assumendo che l’atto di appello sarebbe stato notificato al procuratore costituito per il diverso rapporto con l’ente, mentre per la domanda di rivalsa essa sarebbe rimasta contumace e avrebbe dovuto essere evocata personalmente presso la sede legale. Ha inoltre lamentato l’omessa integrazione del contraddittorio verso una società coobbligata e la mancata interruzione del processo per il suo fallimento.
La Corte rileva in via preliminare la tardività del ricorso. Dalla ricostruzione processuale emerge che la società aveva assunto la qualità di parte costituita in primo grado e che la domanda di rivalsa era stata introdotta nell’ambito del medesimo processo mediante comparsa di costituzione e risposta, senza l’instaurazione di un autonomo giudizio.
Il collegio afferma che la costituzione produce effetti sull’intero rapporto processuale e non in modo selettivo rispetto alle singole domande. Richiamato l’art. 292 c.p.c., osserva che le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali vanno notificate personalmente solo alla controparte contumace, non alle controparti già costituite. Una volta intervenuta la costituzione mediante procuratore, le notificazioni dell’impugnazione seguono l’art. 330 c.p.c., come avvenuto nella specie. Irrilevante è che la rivalsa sia stata proposta dopo la costituzione dell’attrice, restando ferma la posizione di parte costituita; significativi sono inoltre il compimento di attività difensiva successiva e l’assenza di contestazioni sulla ritualità del contraddittorio.
La Corte richiama il principio per cui l’impugnazione ex art. 327, secondo comma, c.p.c. è inammissibile se il contumace non prova la nullità e la mancata conoscenza del processo dovuta a quel vizio, secondo un nesso causale, salvo il caso di notificazione eseguita in luogo o a persona privi di collegamento col destinatario (Cass., Sez. 5, n. 7316 del 2006; Cass., Sez. 5, n. 9172 del 2011; Cass., Sez. 3, n. 28425 del 2023; Cass., Sez. 3, n. 19574 del 2015). Nella specie l’atto di appello risulta correttamente notificato al procuratore costituito e difetta il presupposto dell’impugnazione tardiva.
Il ricorso, notificato il 29 giugno 2022 avverso la sentenza definitiva pubblicata il 5 maggio 2021, è dunque inammissibile per superamento del termine lungo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 292 c.p.c. – Notificazione e comunicazione di atti al contumace
- Art. 327 c.p.c. – Decadenza dall'impugnazione
- Art. 330 c.p.c. – Notificazione dell'impugnazione