Quote latte: annullamento caducante degli atti a valle (TAR Lombardia n. 146 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di quote latte, l’annullamento in corso di causa degli atti di imputazione del prelievo supplementare determina l’illegittimità caducante degli atti a valle che su di essi si fondano. La cartella di pagamento emessa per la riscossione del prelievo costituisce atto meramente esecutivo, privo di autonomia rispetto al ruolo e all’imputazione presupposta. Venuto meno il titolo per effetto di pronuncia giurisdizionale, l’atto di riscossione non può essere emanato né mantenuto. Il giudice amministrativo, investito dell’impugnazione della cartella, ne dichiara l’annullamento per effetto del venir meno dell’atto presupposto, senza necessità di autonoma censura. La compensazione delle spese trova giustificazione nella complessità delle questioni relative al contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario.

Il Fatto

Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, ha impugnato la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per l’importo di € 468.785,26 a titolo di prelievo supplementare riferito all’annata agraria 2006/07. Il ricorso, notificato nel novembre 2021, era affidato a numerosi motivi e volto all’annullamento della cartella, del ruolo e degli atti presupposti.

Nel corso del giudizio è intervenuta una sentenza del TAR Lazio che, accogliendo il ricorso di numerosi produttori tra cui la stessa ricorrente, ha annullato gli atti di imputazione del prelievo per la medesima campagna lattiera, disponendone il ricalcolo. La questione giungeva così alla decisione sulla base della sopravvenuta caducazione degli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto che, nelle more del giudizio, il TAR Lazio-Roma, con sentenza della Sezione Quinta Ter n. 5605 del 21 marzo 2024, aveva annullato gli atti di Agea afferenti alle imputazioni di prelievo per la campagna lattiera 2006/07, disponendone il ricalcolo da parte dell’Agenzia.

L’Amministrazione resistente aveva chiesto la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, e la ricorrente aveva inizialmente aderito. In udienza, tuttavia, la difesa ha revocato l’adesione, rilevando che il discarico della cartella non era stato né comunicato né documentato in giudizio. È rimasto pertanto integro l’interesse all’accoglimento.

Il Tribunale ha rilevato che dagli atti di causa non risultava che Agea avesse richiesto il discarico degli atti impugnati, né che Ader avesse provveduto in tal senso. Ha quindi accolto il ricorso in applicazione del principio dell’illegittimità caducante, richiamando Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2024, n. 645, secondo cui, poiché gli atti di prelievo sono annullati e costituivano unico presupposto degli atti a valle, i soggetti preposti alla riscossione non potevano emettere intimazioni di pagamento per quelle annualità.

La conseguenza è l’annullamento degli atti impugnati nei sensi precisati in motivazione. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della complessità e particolarità delle questioni del contenzioso in materia di quote latte, con particolare riferimento al contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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