Quote latte: illegittimità caducante dell’atto presupposto annullato in corso di causa (TAR Lombardia n. 145 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento, intervenuto in corso di causa, degli atti con cui l’amministrazione ha imputato al produttore il prelievo supplementare sul latte determina l’illegittimità caducante degli atti a valle. La cartella di pagamento emessa per la riscossione di quel prelievo costituisce conseguenza necessaria dell’atto presupposto annullato e cade con esso, senza necessità di autonoma impugnazione né di nuova valutazione nel merito. Il principio opera anche quando l’amministrazione abbia solo annunciato il discarico degli atti, non avendolo ancora eseguito. Il giudice amministrativo accoglie quindi il ricorso e annulla gli atti impugnati, nei sensi precisati in motivazione.

Il Fatto

Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, riceveva via PEC la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per l’importo complessivo di € 96.581,76. La somma era richiesta a titolo di prelievo supplementare riferito all’annata agraria 2006/07, in forza di un ruolo formato dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

La società impugnava la cartella davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento anche degli atti presupposti, e affidava il ricorso a numerosi motivi. Nel corso del giudizio l’amministrazione resistente rappresentava che il TAR Lazio aveva accolto il ricorso del produttore annullando l’imputazione di prelievo per la stessa campagna, disponendone il ricalcolo, e che stava pertanto procedendo al discarico della cartella. Chiedeva quindi la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto lo svolgimento del processo. La ricorrente aveva inizialmente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, ma all’udienza pubblica ha revocato tale adesione, precisando di avervi confidato sul presupposto che le amministrazioni comunicassero o documentassero in giudizio l’avvenuto discarico, evenienza che non si era verificata. Da qui la persistenza dell’interesse all’accoglimento del ricorso.

Il punto centrale è la sentenza del TAR Lazio, Sezione Quinta Ter, n. 5605 del 21.03.2024, richiamata in atti, che in accoglimento del ricorso proposto da numerosi produttori, tra cui l’odierna ricorrente, ha annullato gli atti dell’Agenzia afferenti alle imputazioni di prelievo per la campagna lattiera 2006/07, disponendone il ricalcolo.

Il Tribunale rileva che dagli atti di causa non risulta che l’amministrazione abbia provveduto a richiedere il discarico degli atti impugnati, né che l’agente della riscossione vi abbia provveduto. L’annuncio del discarico non equivale alla sua esecuzione e non è idoneo a privare la ricorrente dell’interesse alla decisione.

Il ricorso va pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati, in applicazione del principio della illegittimità caducante. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2024, n. 645, secondo cui, poiché gli atti di prelievo sono stati annullati e costituivano unico presupposto degli atti a valle, i soggetti preposti alla riscossione non potevano, per quelle annualità, emettere intimazioni di pagamento come quella impugnata. La cartella, priva del suo unico fondamento, cade insieme all’atto presupposto.

Le spese di lite sono integralmente compensate, per la complessità e la particolarità delle questioni che hanno caratterizzato il contenzioso in materia di quote latte, con particolare riferimento a quelle concernenti il contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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