Quote latte, compensazione nazionale illegittima per categorie prioritarie (Cons. Stato n. 10095 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione nazionale delle quote latte, ove lo Stato membro scelga di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati, deve essere effettuata tra tutti i produttori che hanno superato la propria quota in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento di ciascuno, e non per categorie prioritarie. L’art. 2, par. 1, secondo comma, del Reg. CEE n. 3950/92 — come interpretato dalla CGUE, sentenza 27 giugno 2019, causa C-348/2018 — individua il solo criterio di ripartizione ammesso, senza rinviare alla competenza degli Stati membri per criteri diversi. Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti di imputazione del prelievo fondati su norme interne che privilegiano determinate categorie di produttori. Restano invece infondate le censure di carattere generale sulla inattendibilità dei dati e sulla determinazione retroattiva dei quantitativi individuali, che non assolvono l’onere probatorio specifico del singolo produttore.

Il Fatto

Il ricorrente, erede con beneficio d’inventario del titolare di un’azienda agricola, impugnava davanti al TAR Veneto la comunicazione AGEA relativa alla compensazione nazionale per la campagna lattiera 2002/2003, con la quale si imputava al produttore il prelievo supplementare sul quantitativo non compensato. Il primo grado si articolava in due pronunce: una sentenza non definitiva, che respingeva i motivi afferenti ai vizi propri degli atti e sospendeva il giudizio sui profili di illegittimità derivata del quantitativo di riferimento individuale; e una sentenza definitiva, che respingeva i motivi residui dopo il rigetto del ricorso pregiudiziale davanti al TAR Lazio.

L’appellante censurava entrambe le decisioni, riproponendo in particolare l’illegittimità della compensazione operata per categorie privilegiate in contrasto con la normativa unionale, invocando la sentenza della Corte di Giustizia C-348/2018.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto le eccezioni preliminari di AGEA, ritenendole infondate: l’appello è ammissibile perché muove censure specifiche alle statuizioni del TAR e la parte privata non è tenuta a dimostrare l’esito favorevole del ricalcolo, non potendosi configurare una inversione dell’onere della prova. Il Collegio esclude altresì che la questione sul meccanismo di compensazione sia coperta dal giudicato formatosi sul quantitativo di riferimento, poiché i due profili restano distinti.

Nel merito del primo motivo, il Consiglio recepisce la sentenza CGUE C-348/2018: l’art. 2, par. 1, secondo comma, del Reg. CEE n. 3950/92 non consente al legislatore nazionale di introdurre categorie preferenziali nella fase di compensazione. La Corte di Giustizia ha chiarito che il criterio di ripartizione proporzionale è il solo ammesso, non menzionando la norma altri criteri né rinviando alla competenza degli Stati membri. Le censure sono pertanto fondate e comportano l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con riforma in parte qua della sentenza di primo grado.

L’accoglimento impone ad AGEA di rideterminare la compensazione in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia. Il Collegio ritiene di non assorbire le ulteriori censure relative ai provvedimenti di compensazione, onde orientare la successiva attività amministrativa.

I motivi restanti sono respinti. Quanto alla mancata comunicazione integrale dei dati, il privato è interessato solo alla propria posizione e deve allegare gli elementi che, se introdotti, avrebbero inciso sul provvedimento. Sulla pretesa inesattezza dei dati, le doglianze sono generiche e non riferite alla singola posizione; la normativa dettava termini inderogabili per la compensazione sulla base dei modelli L.1, ben potendosi procedere a rettifiche successive. Infondate sono anche le censure su rateizzazione, competenza del dirigente e notifica. I motivi avverso la sentenza definitiva sono inammissibili e infondati: la preclusione da giudicato non è superata dalle successive pronunce europee, e le indagini governative non spostano sull’amministrazione l’onere probatorio della bontà dei dati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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