Comunanza dell’organo di vertice e unico centro decisionale nelle offerte (Cons. Stato n. 8413 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunanza dell’organo di vertice tra due imprese partecipanti alla medesima procedura selettiva costituisce, per la sua consistenza e gravità, indizio idoneo e sufficiente, anche di per sé solo, a fondare il giudizio di sussistenza di una relazione di fatto tra i concorrenti e di un unico centro decisionale cui imputare le rispettive offerte. Alla stazione appaltante incombe l’accertamento degli indici presuntivi concreti, non anche la prova che il collegamento abbia prodotto un effettivo coordinamento dei contenuti delle offerte o un condizionamento degli esiti della gara. Nel percorso presuntivo dell’art. 2727 cod. civ. il fatto da desumere è la sussistenza dell’unicità del centro decisionale, che integra di per sé una fattispecie di pericolo astratto giuridicamente rilevante. Ne consegue la legittimità dell’esclusione disposta ex art. 95, comma 1, lettera d, del nuovo codice dei contratti.

Il Fatto

Il Comune di Taurasi indice una procedura negoziata per lavori di risanamento idrogeologico; il sorteggio individua otto operatori, tra cui la società ricorrente e il consorzio stabile appellante. Nella seduta del 23 ottobre 2023 la commissione rileva che il legale rappresentante dell’impresa è anche presidente del consiglio di amministrazione del consorzio e prospetta una possibile causa di esclusione non automatica. Il RUP attiva il contraddittorio.

Con determinazione del 22 novembre 2023 il responsabile del settore tecnico dispone l’esclusione di entrambi gli operatori, ravvisando rilevanti indizi di offerte imputabili a un unico centro decisionale, e dispone la segnalazione all’ANAC. I ricorsi proposti al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, sono rigettati con le sentenze n. 2295 e 2298 del 2024. Entrambi i soggetti appellano; il Comune e la controinteressata resistono.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio affronta la questione processuale della riunione. Ricorda che l’obbligo di riunire gli appelli sussiste quando questi siano proposti avverso la stessa sentenza, mentre nelle altre ipotesi la riunione dei ricorsi connessi è scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dall’art. 70 c.p.a. Nel caso concreto la vicenda fattuale è identica, la controversia sostanziale è analoga in fatto e identica in diritto, e le due sentenze hanno contenuto decisionale sovrapponibile: la riunione è quindi disposta.

Nel merito il Consiglio di Stato richiama l’orientamento secondo cui la comunanza dell’organo di vertice fra due imprese partecipanti alla procedura costituisce elemento che, per consistenza e gravità, è idoneo e sufficiente, anche di per sé solo, a denunciare una relazione di fatto tra i concorrenti (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2173/2017). Il Collegio verifica che il medesimo soggetto è legale rappresentante dell’impresa e presidente del consiglio di amministrazione del consorzio, che ha sottoscritto la domanda di partecipazione per l’impresa e la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse per il consorzio.

Gli appellanti sostengono che, in presenza di un consorzio stabile e di un’impresa consorziata non designata esecutrice, il codice dei contratti consentirebbe la partecipazione separata e che l’esclusione sarebbe stata disposta in forma automatica, senza valutare le deduzioni difensive: la firma dell’offerta da parte di un procuratore, la partecipazione in ATI con impresa estranea al consorzio, l’adozione del criterio del massimo ribasso, l’andamento delle gare precedenti. Il Collegio non ritiene che tali censure scalfiscano la conclusione.

Il passaggio centrale è di ordine probatorio. Se incombe sulla stazione appaltante l’accertamento degli indici presuntivi concreti, non è richiesta anche la prova che il collegamento sia pervenuto a risultati effettivi quanto ai contenuti delle offerte e all’artificiale condizionamento degli esiti. Nel percorso presuntivo, il fatto da ricavare è l’unicità del centro decisionale, che integra di per sé la fattispecie di pericolo astratto, non il contenuto coordinato delle offerte né le conseguenze anticoncorrenziali concretamente derivate (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7607/2024). La situazione accertata era dunque idonea a determinare l’esclusione.

Assorbite le eccezioni di inammissibilità, gli appelli riuniti sono respinti e le sentenze confermate. Le spese sono compensate, in ragione delle difficoltà di accertamento della vicenda fattuale e della conseguente incertezza sulla conoscibilità a priori delle rispettive ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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