Incarichi esterni di DPO senza previa verifica dell’autosufficienza interna (TAR Sicilia n. 516 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di un incarico individuale a soggetto esterno ai sensi dell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 presuppone che l’amministrazione abbia previamente e concretamente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno. Tale verifica costituisce un prius logico del percorso discrezionale e deve sussistere al momento dell’adozione dell’atto di indizione della selezione, senza possibilità di integrazione motivazionale postuma. È pertanto illegittima la delibera che indice l’avviso pubblico esterno prima della conclusione della procedura di interpello riservata al personale di ruolo, e illegittimo è il conseguente conferimento dell’incarico, nonché il suo rinnovo, in violazione del divieto di rinnovo posto dalla medesima disposizione. La controversia relativa a una procedura selettiva comparativa per il conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, con attribuzione di punteggi e formazione di graduatoria, rientra nella giurisdizione amministrativa; resta invece devoluta al giudice ordinario la vertenza sull’esclusione da una ricognizione interna priva di carattere concorsuale.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale, partecipava alla procedura di interpello riservata al personale interno per la designazione del Data Protection Officer, indetta nel maggio 2021. Con nota dell’8 luglio 2021 l’Azienda gli comunicava l’esclusione, motivata dall’assenza dei requisiti specifici desumibili dal curriculum. Nel frattempo, con delibera del 29 giugno 2021, l’Azienda aveva indetto un avviso pubblico per soli titoli per il conferimento del medesimo incarico libero professionale, sul presupposto che l’interpello interno non avesse condotto al conferimento.
Approvati i verbali e individuato il DPO esterno con le delibere dell’11 agosto e del 7 settembre 2021, il ricorrente — collocatosi al diciassettesimo posto della graduatoria — impugnava gli atti chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti gravava anche la delibera del 15 settembre 2023, con cui l’incarico era stato rinnovato per ulteriori due anni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Azienda. Muovendo dall’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, il Tribunale distingue le procedure selettive concorrenziali, concluse da una graduatoria di merito, dalle valutazioni di sola idoneità del profilo professionale. La ricognizione interna del maggio 2021 — priva di punteggi, di comparazione e di graduatoria, risolta in un mero giudizio di inidoneità — non integra una procedura concorsuale in senso tecnico. L’impugnazione dell’esclusione da tale interpello è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando al giudice ordinario.
Diversa è la sorte dell’avviso pubblico. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la nozione di assunzione di dipendenti pubblici comprende anche il conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, purché la selezione abbia natura comparativa e si concluda con una graduatoria. Nel caso concreto la procedura prevede valutazione di titoli, attribuzione di punteggi e apprezzamento discrezionale della commissione: sussiste dunque la giurisdizione amministrativa.
Nel merito, il Collegio rileva il vizio centrale. La delibera di indizione fonda la scelta dell’avviso esterno sul fatto che l’interpello interno non aveva condotto al conferimento dell’incarico. Dagli atti emerge però che la procedura di interpello si concluse negativamente solo con verbale del 6 luglio 2021, quindi dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico. Alla data di indizione la selezione interna non era definita e non poteva dirsi accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne. Il riferimento dell’Azienda a un preteso disguido di protocollazione della domanda è privo di prova e comunque irrilevante, non risultando il presupposto integrato al momento dell’adozione dell’atto.
Il Tribunale richiama quindi il principio dell’autosufficienza dell’amministrazione, che impone di svolgere le proprie funzioni con l’organizzazione e il personale interno e di ricorrere all’esterno solo in casi eccezionali e nei limiti di legge. Il corredo motivazionale sulla indisponibilità delle risorse interne deve sussistere al momento dell’adozione dell’atto, senza integrazioni postume. Ne deriva l’illegittimità della delibera di indizione e, in via derivata, delle delibere di conferimento del 7 settembre 2021 e di rinnovo del 15 settembre 2023, quest’ultima adottata in contrasto con il divieto di rinnovo dell’incarico.
La domanda risarcitoria è rigettata: non è dimostrato che, all’esito dell’annullamento degli atti, il ricorrente avrebbe conseguito il conferimento dell’incarico. La parziale soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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