Ricorso avverso il silenzio improcedibile per sopravvenuto provvedimento espresso (TAR Lazio n. 562 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito avverso il silenzio, presupposto della condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 117 c.p.a. è la persistenza dell’inerzia al momento della pronuncia del giudice. L’adozione di un provvedimento espresso in risposta all’istanza dell’interessato determina l’inammissibilità del ricorso, se intervenuta prima della sua proposizione, ovvero l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, se intervenuta nel corso del giudizio. Permane invece l’interesse ad agire quando l’Amministrazione non concluda il procedimento nel termine, adotti un atto infraprocedimentale o un mero soprassessorio, non essendo configurabile un rinvio sine die. La revoca del mandato al difensore non fa perdere a questi lo ius postulandi e la rappresentanza del cliente fino alla sostituzione, in virtù della perpetuatio dell’ufficio del difensore.
Il Fatto
Il ricorrente era destinatario di un’informazione antimafia interdittiva adottata nel luglio 2019, impugnata senza successo davanti al TAR di Latina e, in appello, davanti al Consiglio di Stato, che aveva rigettato il gravame con sentenza pubblicata il 13.12.2021. Trascorso un anno dal provvedimento, il ricorrente presentava alla Prefettura tre istanze di aggiornamento, tra l’agosto e il novembre 2021, per ottenere un’informativa liberatoria, sull’assunto della provvisorietà della misura.
Rimasta la Prefettura inerte oltre il termine di trenta giorni, il ricorrente proponeva ricorso per l’accertamento del silenzio e dell’obbligo di provvedere, con condanna all’adozione di un provvedimento espresso e nomina del commissario in caso di inosservanza. L’Amministrazione si costituiva depositando il provvedimento con cui il Prefetto aveva confermato l’interdittiva. La causa veniva cancellata dal ruolo per il preannunciato deposito di motivi aggiunti, poi non presentati; da ultimo il difensore depositava la revoca della procura e dichiarava di non avere interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la revoca del mandato non priva il difensore revocato dello ius postulandi e della rappresentanza legale, fino alla sostituzione con altro difensore, in applicazione del principio della perpetuatio dell’ufficio del difensore. Prende poi atto della dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse resa dal difensore del ricorrente.
La questione giuridica centrale riguarda il presupposto del rito sul silenzio. Ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la condanna dell’Amministrazione per il silenzio illegittimamente serbato richiede che al momento della pronuncia perduri l’inerzia e non sia venuto meno l’interesse ad agire. Da ciò il Collegio ricava il corollario processuale: l’adozione di un provvedimento esplicito in risposta all’istanza rende il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, ove anteriore alla proposizione, e improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ove successivo.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa, da ultimo Consiglio di Stato sez. IV, 27/11/2024, n. 9543, secondo cui la situazione di inerzia colpevole permane solo se l’Amministrazione non concluda il procedimento nel termine ovvero adotti un atto infraprocedimentale o soprassessorio, che non costituisce provvedimento ultimativo ma un rinvio sine die.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che il Prefetto ha concluso il procedimento avviato con le domande del 2021 adottando il provvedimento di conferma dell’interdittiva. L’atto, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, è espressione di funzione pubblica in risposta all’istanza dell’interessato e integra un provvedimento espresso. Da ciò consegue, ex se, la sopravvenuta carenza di interesse alla delibazione del ricorso.
La decisione è dichiarata in linea con la dichiarazione espressa del difensore del ricorrente. Il ricorso viene pertanto dichiarato improcedibile; l’andamento peculiare del processo giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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