Disapplicazione del diritto interno e ricalcolo del prelievo su atti non impugnati (TAR Lombardia n. 131 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito dell’impugnazione di un atto di riscossione del prelievo supplementare nel settore latte, deve disapplicare le norme interne e i provvedimenti amministrativi contrastanti con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia, anche quando l’atto presupposto non sia stato tempestivamente impugnato o sia divenuto definitivo a seguito di una pronuncia in rito. Il giudicato di merito sfavorevole al produttore impedisce il ricalcolo; non lo impediscono invece le sentenze in rito, che si limitano a consolidare l’atto senza sostituirlo con un accertamento giurisdizionale. La prescrizione del credito e degli interessi è decennale; il ricorso del debitore ne determina l’effetto interruttivo permanente per tutta la durata del giudizio, anche in caso di estinzione o perenzione. Il ricalcolo deve essere complessivo e ispirato ai criteri del diritto europeo, con rideterminazione del debito di tutti i produttori coinvolti.
Il Fatto
I ricorrenti, soci illimitatamente responsabili di una società agricola produttrice di latte, impugnavano tre intimazioni di pagamento emesse dall’agente della riscossione per oltre 93.000 euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri, relativi alla campagna 2003-2004. L’impugnazione si estendeva alla presupposta cartella di pagamento e al pignoramento presso terzi, con domanda risarcitoria.
I ricorrenti deducevano l’incertezza sulla produzione nazionale di latte, la prescrizione del debito, il contrasto delle norme interne con il diritto dell’Unione e vizi propri degli atti di riscossione. Il TAR, con ordinanza cautelare, aveva accolto la sospensiva e disposto istruttoria a carico dell’AGEA.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le censure formali. L’indicazione di un ruolo specifico non duplica il debito, ma riproduce l’iscrizione già avvenuta nel Registro nazionale dei debiti ai sensi dell’art. 8-ter comma 4 del DL 5/2009. La notifica via PEC da indirizzo istituzionale non è nulla se consente al destinatario di difendersi: richiamata Cass. civ. Sez. VI n. 6015 del 2023.
Quanto all’esigibilità, il TAR esclude rateizzazioni in atto e ritiene la compensazione con aiuti PAC opponibile solo se documentata in modo certo per la stessa campagna. Sulle quote latte, il Collegio richiama la giurisprudenza europea e nazionale consolidata (C.Giust. C-433/15, Corte cost. n. 272 del 2005, Cons. Stato n. 1077 del 2020) per escludere che l’incertezza sui dati possa travolgere la quantificazione del prelievo.
La prescrizione è decennale, non quadriennale ex Reg. CE 2988/95, perché manca il pregiudizio al bilancio UE. Il ricorso del debitore interrompe la prescrizione in modo permanente, effetto che si conserva anche in caso di perenzione: l’amministrazione convenuta mantiene l’interesse al credito (Cass. civ. Sez. III n. 31259 del 2022; Cass. civ. Sez. Un. n. 17619 del 2022). Non si applica il termine dell’art. 25 del DPR 602/1973, estraneo a un credito non tributario.
Nel merito, il TAR ricostruisce il contrasto tra norme interne e diritto UE (C.Giust. C-46/18, C-377/19) e afferma il potere-dovere di disapplicazione anche degli atti presupposti non impugnati, in ossequio ai principi di effettività e leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE. Il giudicato di merito vincola, quello in rito no. Il ricalcolo seguirà i criteri dell’art. 10-bis del DL 69/2023. Il pignoramento resta fermo ma temporaneamente inefficace fino al nuovo calcolo. Domanda risarcitoria respinta; spese compensate.
Nota della Redazione
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