Quote latte, prescrizione e ricalcolo del prelievo dopo le sentenze UE (TAR Lombardia n. 133 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il prelievo supplementare sul latte costituisce un’obbligazione di diritto europeo quanto alla disciplina sostanziale, ma è sottoposto ai termini di prescrizione e decadenza del diritto interno; non si applica il termine quadriennale dell’art. 3 par. 1 del Reg. CE n. 2988/95, mancando un’irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell’Unione. La prescrizione è decennale e non decorre durante il giudizio promosso dal debitore, conservandosi l’effetto interruttivo permanente anche in caso di estinzione o perenzione. L’annullamento dell’imputazione per illegittimità dei criteri di calcolo non travolge gli atti successivi né estingue il credito, ma impone il ricalcolo. Sopravvenuto l’art. 10-bis del DL n. 69/2023, che ha dichiarato prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo anteriori, la domanda sulle modalità del calcolo diviene improcedibile per carenza di interesse.

Il Fatto

L’azienda agricola ricorrente, produttrice di latte vaccino assoggettata al regime delle quote latte, ha impugnato il provvedimento con cui l’AGEA, in esecuzione della sentenza del Cons. Stato n. 2818 del 4 maggio 2020, ha ricalcolato il prelievo supplementare dovuto per le campagne 1997-1998 e 1998-1999, quantificandolo in capitale e interessi.

Il ricorso di primo grado era stato respinto dal TAR Lazio; il Consiglio di Stato, conformandosi alle pronunce della Corte di Giustizia sui criteri di calcolo, ha annullato l’imputazione e disposto il ricalcolo. Contro il nuovo provvedimento la società ha proposto ricorso per ottemperanza e nel merito, deducendo prescrizione, erronea applicazione degli interessi, inaffidabilità dei dati sulla produzione nazionale e opacità dei parametri di ricalcolo. L’AGEA non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la fattispecie distinguendo le domande principali, volte a ottenere l’inesistenza o l’estinzione del debito, da quelle subordinate, dirette alla sola rideterminazione dell’importo. Su questa partizione si articola l’esito.

Quanto alla prescrizione, si afferma la natura decennale del termine, non quadriennale ai sensi del Reg. CE n. 2988/95, perché la tutela del bilancio europeo è assicurata dagli Stati tramite la reintegrazione del FEAOG e non ricorre il presupposto dell’irregolarità. Il giudizio promosso dal debitore sospende il decorso: l’amministrazione creditrice resiste con la richiesta di reiezione, conservando l’effetto interruttivo permanente fino al passaggio in giudicato, e l’art. 2945 comma 3 c.c. non è estensibile in danno del creditore convenuto. A ciò si aggiungono l’impedimento ex art. 2935 c.c. e le sospensioni legislative, compresa la proroga pandemica.

La censura sull’inaffidabilità dei dati è inammissibile, perché già spesa nel giudizio definito dalla sentenza n. 2818/2020, e comunque infondata secondo la giurisprudenza europea e nazionale richiamata.

Sugli interessi, il Collegio ritiene corretta l’applicazione dei tassi europei in ragione della violazione permanente e del vincolo di solidarietà tra produttori e acquirenti; la rinuncia agli interessi costituirebbe aiuto di Stato, ammesso solo nei limiti della rateizzazione del 2003.

Il punto decisivo è però sopravvenuto: l’art. 10-bis del DL n. 69/2023 ha introdotto nuovi parametri di calcolo e, al comma 4, ha dichiarato prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo anteriori. Il provvedimento impugnato è divenuto inefficace quanto alla determinazione dell’importo; l’AGEA conserva il credito ma deve ripetere il calcolo. La domanda subordinata è pertanto improcedibile, mentre quella principale è respinta. Nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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