Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1738 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo verifica l’ammissibilità del ricorso accertando la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, il giudice ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente al dictum, assegnando un termine per l’esecuzione. La richiesta di interessi legali e rivalutazione è esclusa quando tali voci non costituiscono oggetto del dispositivo ottemperando. Per il caso di persistente inottemperanza il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega e ulteriore termine per provvedere in via sostitutiva.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a ottenere la carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e al pedissequo DPCM 23.09.2015 per cinque anni scolastici, con condanna del Ministero all’attribuzione del beneficio e al pagamento delle spese di lite.
Ottenuto il titolo e non essendo intervenuta l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato, il pagamento di interessi e rivalutazione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero il 05.06.2024 e che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Risulta inoltre l’attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria del Tribunale.
Su queste premesse il ricorso è dichiarato ammissibile. Nel merito il TAR lo accoglie, ordinando al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato della sentenza del giudice del lavoro, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza.
Il Collegio opera poi una delimitazione dell’oggetto dell’ottemperanza: esclude la richiesta degli interessi legali e della rivalutazione, in quanto non costituenti oggetto del dispositivo ottemperando. Il giudice dell’esecuzione non estende quindi il proprio intervento a voci estranee al titolo.
Quanto alla garanzia dell’esecuzione, il TAR nomina sin d’ora quale commissario ad acta, per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, il Capo della Direzione Centrale Bilancio del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere in via sostitutiva.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario, unitamente al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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