Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1002 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo costituito da sentenza del giudice ordinario sia passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. In caso di persistente inadempimento, nomina commissario ad acta un organo dell’Amministrazione scolastica, che agisce quale ausiliario del giudice e non nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico. A seguito della riforma di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.
Il Fatto
Due ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, n. 9 dell’11.1.2024, con cui era stato accertato il loro diritto a ottenere la carta elettronica del docente per determinati anni scolastici, per l’importo di € 500,00 annui, e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a metterla a disposizione.
Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma. I ricorrenti hanno dedotto il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto per le Amministrazioni dello Stato prima di poter procedere a esecuzione forzata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza del requisito del giudicato, risultante dall’attestazione della cancelleria dell’11.3.2025 depositata in giudizio, con conseguente integrazione della fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
È stato poi accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 18.7.2024, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, che vieta al creditore di procedere a esecuzione forzata o alla notifica dell’atto di precetto prima di tale termine.
Il Tribunale ha ricordato che, per effetto della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non prescrive più l’apposizione della formula esecutiva, richiedendo soltanto il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale. Ha quindi rilevato che la notificazione al Ministero è avvenuta il 18.7.2024 e quella del ricorso introduttivo il 13.5.2025.
Il ricorso è stato dichiarato fondato, in continuità con l’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe, richiamato con numerose pronunce. Di conseguenza, il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente o di altro equipollente.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, precisando che questi agisce quale organo ausiliario del giudice e non nella qualità di dirigente dell’Amministrazione scolastica. Il suo compito, intrinsecamente obbligatorio, è dare attuazione alla pronuncia del giudice anche attraverso l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati. Il commissario, entro novanta giorni dalla richiesta delle parti, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione, incluso l’ordine alla struttura tecnica di includere i nominativi tra i soggetti che possono conseguire il bonus. Le spese di giudizio, liquidate in € 600,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenuto conto della serialità dei ricorsi e della conseguente riduzione del compenso ai sensi dell’art. 4, comma 2, DM 55/2014.
Nota della Redazione
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