Quote latte: rateizzazione vale come riconoscimento del debito (Cons. Stato n. 7932 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo supplementare latte, il termine di prescrizione del credito è decennale. L’istanza di rateizzazione del debito integra un riconoscimento del debito e determina l’interruzione della prescrizione, ove intervenuta nel termine decennale. I vizi derivanti dal contrasto del provvedimento impositivo con il diritto dell’Unione europea configurano un’ipotesi di annullabilità dell’atto impositivo, non di nullità, e devono essere fatti valere tempestivamente avverso quest’ultimo, non contro la successiva cartella esattoriale, impugnabile solo per vizi propri. Il consolidamento del provvedimento impositivo inibisce la disapplicazione in sede esecutiva, restando salvi i poteri di autotutela dell’Amministrazione.
Il Fatto
Una società agricola impugnava davanti al T.a.r. Friuli Venezia Giulia la cartella di pagamento con cui l’agente della riscossione le ingiungeva il pagamento di oltre due milioni di euro per prelievi latte relativi alle annate 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, comprensivi di interessi e oneri.
Il primo giudice, dopo una prima sentenza caducatoria annullata in appello dal medesimo Cons. Stato con rimessione al primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a., rigettava in parte e dichiarava in parte inammissibile il ricorso. Contro tale decisione la società proponeva appello, deducendo la prescrizione del credito, il contrasto della normativa interna con il diritto UE e l’illegittimità derivata dall’annullamento giurisdizionale dell’atto presupposto.
La Motivazione della Corte
La Sezione parte dalla prescrizione, confermando l’orientamento secondo cui il termine è decennale in materia di quote latte. Dagli atti di primo grado emerge che la società aveva presentato due istanze di rateizzazione, rispettivamente nel 2010 e nel 2013. Esse configurano riconoscimento del debito e, essendo intervenute nel termine decennale, hanno spiegato effetto interruttivo. La questione relativa all’effetto interruttivo dei giudizi avverso gli atti presupposti diviene così priva di utilità.
Sul secondo motivo, il Collegio ribadisce che il carattere definitivo di una decisione amministrativa è connesso al principio di certezza del diritto. Il diritto dell’Unione non impone in linea di principio all’Amministrazione di riesaminare un atto divenuto definitivo. Richiamando la giurisprudenza unionale sulla autonomia procedurale degli Stati membri e sul rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, la Corte esclude la nullità dei provvedimenti impositivi per contrasto con il diritto unionale.
La conseguenza è che i vizi dedotti, relativi al merito della pretesa, integrano un’ipotesi di annullabilità del provvedimento impositivo a monte. Essi avrebbero dovuto essere fatti valere contro quello, e non nel contenzioso relativo alla cartella esattoriale, atto della fase esecutiva impugnabile solo per vizi propri. Il consolidamento dell’atto impositivo inibisce l’invocata disapplicazione, demandata all’Amministrazione, i cui poteri di autotutela restano salvi.
Infine, la Corte rigetta la doglianza sulla caducazione automatica della cartella. La sentenza del T.a.r. Lazio che aveva annullato le comunicazioni di prelievo è stata riformata dal Cons. Stato, sez. VI, n. 6446 del 2025, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado. Nessun effetto caducatorio può dunque dirsi intervenuto.
L’appello è rigettato, con condanna della parte appellante alle spese del grado, liquidate in complessivi euro quattromila oltre accessori.
Nota della Redazione
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