Contributi Patti Territoriali: affidamento non tutelabile prima della concessione definitiva (C.G.A.R.S. n. 23 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione provvisoria di un contributo pubblico non fonda alcun affidamento legittimo del beneficiario sulla conservazione dell’utilità ricevuta. L’affidamento sorge soltanto al completamento della fattispecie a formazione progressiva, con l’adozione del provvedimento di concessione definitiva, previo controllo sull’adempimento del programma di investimenti. La successiva rideterminazione del contributo all’esito dei controlli non integra esercizio di autotutela e non richiede motivazione sull’interesse pubblico: si tratta di potere vincolato di decadenza sanzionatoria, correlato alla ricorrenza dei presupposti normativi. L’art. 29, comma 7, d.l. n. 83 del 2012 non osta alla rideterminazione fondata sulla parziale inattuazione del progetto, estranea al mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali. La detrazione percentuale operata sulle opere murarie è conforme alla disciplina dei Patti Territoriali e ai principi di logicità e ragionevolezza.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale aveva ottenuto, nell’ambito del Patto Territoriale concluso ai sensi dell’art. 2, comma 203, legge n. 662/1996, un’agevolazione in conto capitale per un impianto di vinificazione e imbottigliamento di vini biologici. Il contributo era stato assegnato in via provvisoria, a fronte di un programma di investimenti di importo superiore.
All’esito delle verifiche sulla conformità delle opere, la società incaricata e la Commissione ministeriale avevano stralciato le superfici destinate a uffici e ad alloggio del custode, oltre ad alcune fatture non esibite in originale. L’Amministrazione aveva quindi rideterminato in riduzione il contributo ammesso, quantificando a saldo una somma modesta dopo la detrazione degli interessi sulla prima quota erogata in eccesso. Il TAR Sicilia aveva respinto il ricorso; l’erede e titolare della ditta ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità il motivo sull’affidamento, ritenendolo assorbente e infondato. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dello stesso C.G.A.R.S., si afferma che la mera concessione provvisoria non può fondare un affidamento tutelabile, occorrendo che l’operatore rispetti il programma approvato e si sottoponga al controllo ai fini della determinazione definitiva del contributo. La fattispecie concessoria è a formazione progressiva: solo il provvedimento conclusivo consolida la posizione del beneficiario.
Ne deriva l’inapplicabilità della disciplina sull’autotutela di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies legge n. 241/1990. La rideterminazione costituisce esercizio di potere vincolato di decadenza sanzionatoria, correlato ai presupposti normativi, con interesse pubblico in re ipsa al recupero delle erogazioni indebite, senza necessità di specifica motivazione sul lungo tempo trascorso.
Quanto allo stralcio delle superfici, la Corte esclude che l’art. 29, comma 7, d.l. n. 83/2012 rilevi: la norma concerne il mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali e degli indicatori di graduatoria, mentre nella specie la riduzione dipende dalla parziale inattuazione del progetto, con superfici non destinate agli scopi previsti. Per l’alloggio del custode è pacifica l’assenza, al momento dell’accertamento, di un addetto a tali mansioni; quanto agli uffici, nessun dipendente amministrativo risultava assunto e un locale di 25 mq. era già presente in altro progetto agevolato della medesima struttura produttiva. La CTU formata in altro giudizio è mero documento, liberamente apprezzabile.
Il criterio di calcolo percentuale sulle opere murarie supera le censure di difetto di istruttoria e non proporzionalità: la detrazione della quota di superficie stralciata sul totale realizzato è conforme alla disciplina vigente e ispirata a ragionevolezza. Infine, l’art. 18-bis d.l. n. 185/2008 è norma transitoria applicabile solo alle iniziative avviate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, entro il perimetro del proprio primo periodo; fuori da tali confini non abroga le previsioni previgenti. L’Amministrazione può quindi applicare la disciplina dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., non emergendo con certezza i profili di buona fede che giustificherebbero la diversa decorrenza degli interessi. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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