Quote latte: ricalcolo in causa e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1321 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso l’intimazione di pagamento del prelievo supplementare diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, in corso di causa, l’Amministrazione dia esecuzione al giudicato di annullamento degli atti presupposti adottando il provvedimento di ricalcolo del prelievo dovuto. La pendenza del giudizio sugli atti presupposti interrompe e sospende in via permanente il decorso della prescrizione del credito, con la conseguenza che ogni questione sul termine prescrizionale, relativa al capitale e agli interessi, è inammissibile per difetto di interesse sino alla definizione di quel giudizio. All’effetto sospensivo si aggiungono i periodi di sospensione legale previsti dall’art. 8 quinquies, comma 10, legge n. 33/2009 e dalla normativa emergenziale, con la conseguenza che la prescrizione non è maturata.
Il Fatto
Il ricorrente, produttore di latte bovino, riceve l’intimazione di pagamento per € 328.532,89 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione, con indicazione dell’anno 2007 e della cartella presupposta. Propone ricorso, originariamente davanti al TAR Lombardia – Milano e poi riassunto davanti alla sezione staccata di Brescia, deducendo difetto di motivazione dell’intimazione e della iscrizione a ruolo, illegittima quantificazione degli interessi, intervenuta prescrizione del credito e contrasto della disciplina nazionale di calcolo del prelievo con il diritto eurounitario, con richiesta di disapplicazione e ricalcolo.
Nel corso del giudizio l’Amministrazione deposita una relazione in adempimento di ordinanza cautelare e rappresenta il discarico integrale della cartella sottesa all’intimazione impugnata. Successivamente produce il provvedimento di ricalcolo adottato in esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva annullato le comunicazioni dell’AGEA e le intimazioni regionali relative alla medesima annata lattiera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua anzitutto l’oggetto del giudizio, chiarendo che l’annata di riferimento è quella 2006/2007 e non quella 2007/2008 indicata dall’Amministrazione. La corrispondenza tra il debito originario e l’importo indicato nell’intimazione impugnata è ricavata dai documenti prodotti dalla Regione e dal riepilogo delle imputazioni di AGEA.
Passando all’esito dei contenziosi pregressi, il Tribunale rileva che il ricorso relativo alla medesima annata, dapprima dichiarato perento, è stato poi deciso con sentenza che ha annullato le comunicazioni AGEA contenenti i risultati della compensazione nazionale e le intimazioni di pagamento regionali, imponendo una complessiva rideterminazione. Quel provvedimento non è stato impugnato ed è passato in giudicato.
In esecuzione di tale giudicato è intervenuto il provvedimento di ricalcolo, dal quale deriva la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente rispetto all’intimazione impugnata. Il Collegio precisa, in via subordinata, che identico esito conseguirebbe ove si accedesse alla tesi dell’Amministrazione sull’annata 2007/2008, essendo anche per quella annualità intervenuto annullamento in sede di appello e successivo ricalcolo.
Quanto all’eccezione di prescrizione, il Tribunale osserva che la pendenza del giudizio sugli atti presupposti ha interrotto e sospeso in via permanente il decorso del termine, secondo un orientamento richiamato dal Consiglio di Stato, e che tale effetto si è protratto sino alla data della sentenza di annullamento, quando era comunque pendente il giudizio. A ciò si aggiungono i periodi di sospensione legale previsti dall’art. 8 quinquies, comma 10, legge n. 33/2009 e dalla normativa connessa all’emergenza sanitaria. Ogni questione sul termine prescrizionale è pertanto inammissibile per difetto di interesse.
Il ricorso è consequently dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità del contenzioso e dell’intervenuto annullamento degli atti presupposti nel corso del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.