Quote di budget e riduzione liste di attesa nella programmazione sanitaria regionale (TAR Lombardia n. 1620 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La subordinazione di una quota del budget individuale riconosciuto all’erogatore accreditato al conseguimento di determinati volumi aggiuntivi di prestazioni costituisce un meccanismo incentivante legittimo, strumentale al miglioramento dell’offerta sanitaria e alla riduzione delle liste di attesa. Esso persegue finalità di interesse generale funzionali alla tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. e non si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, a condizione che non addossi sacrifici sproporzionati agli operatori convenzionati. L’incremento richiesto non equivale a una iper produzione, ma a una canalizzazione della produzione verso specifiche attività, restando il volume complessivo entro il tetto di spesa. Nel settore sanitario, in situazione di scarsità di risorse, gli operatori privati accreditati possono essere chiamati a sostenere sforzi discendenti dall’esigenza di preservare interessi di rango costituzionale superiore.
Il Fatto
La ricorrente, società che gestisce tre strutture ospedaliere accreditate con il Servizio Sanitario Regionale della Lombardia e a contratto con l’ATS di Brescia, ha impugnato la D.G.R. n. XI/7758 del 28 dicembre 2022, recante le regole di sistema per il 2023. Le censure investono l’ancoraggio del budget alla produzione finanziata nel 2019 e le regole di negoziazione dell’attività destinata ai pazienti residenti in altre regioni.
Con motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione agli atti applicativi, tra cui la determinazione del budget individuale e lo schema di contratto predisposto dall’ATS, nella parte in cui condiziona il riconoscimento della quota obiettivo del 7% del budget di ricovero all’erogazione di volumi aggiuntivi. La Regione si è costituita contestando le doglianze.
La Motivazione della Corte
Sulle censure relative alla fissazione del budget in base al finanziato 2019, il Collegio dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La cessazione della materia del contendere presuppone il soddisfacimento integrale della situazione soggettiva azionata; nel caso di specie residuano profili di contenzioso e permane una parziale insoddisfazione dell’interesse alla corretta programmazione sanitaria. La Regione ha confermato di stare procedendo alla rideterminazione del finanziato 2019 in esecuzione delle sentenze di annullamento del tetto di sistema.
Sulle regole di negoziazione della mobilità interregionale, il Collegio rileva che è stato sottoscritto l’accordo con la sola Emilia Romagna e non con Veneto e Piemonte, e che non è emerso se la struttura abbia subito abbattimenti in applicazione dei contestati tetti di sistema. Dispone pertanto istruttoria, chiedendo alla Regione chiarimenti sullo stato degli accordi, sui meccanismi compensativi e sulle regressioni effettivamente subite, senza integrazione postuma della motivazione.
Sulla quota obiettivo del 7% il Collegio osserva che la censura, pur formalmente rivolta a una clausola contrattuale, è sostanzialmente indirizzata alla scelta autoritativa di subordinare parte del budget al raggiungimento di un livello di produzione. Nel merito la doglianza è infondata. La quota obiettivo è un segmento del budget riconosciuto per una determinata attività, la cui erogazione dipende dal conseguimento di obiettivi fissati in sede di programmazione regionale. Il meccanismo mira a correggere la lunghezza delle liste di attesa e, richiamando la giurisprudenza sul punto, il Collegio ribadisce che chi opera nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti imposti dalla necessità di assicurare i livelli essenziali del diritto alla salute.
Il bilanciamento non si disallinea dai principi di ragionevolezza e proporzionalità. L’incremento riguarda soltanto specifici interventi di ricovero e cura e sollecita l’operatore a ricalibrare la produzione, non a superare il tetto complessivo. Non regge quindi l’equivalenza tra volumi aggiuntivi e sforamento del budget, né la tesi della gratuità delle prestazioni extra budget, essendo previste compartecipazioni a carico dell’utenza e remunerazioni aggiuntive correlate al raggiungimento degli obiettivi. Il ricorso è in parte improcedibile, in parte respinto, con istruttoria nel resto e spese al definitivo.
Nota della Redazione
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