Quote budget sanitario legittime se funzionali al recupero liste attesa (TAR Lombardia n. 1622 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La subordinazione di una quota del budget individuale riconosciuto alla struttura sanitaria accreditata (cd. quota obiettivo) al mantenimento di determinati volumi di attività costituisce un meccanismo incentivante legittimo, strumentale al miglioramento dell’offerta sanitaria e al recupero delle liste di attesa. Tale previsione persegue finalità di interesse generale funzionali alla tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. e non contrasta con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, sempre che non addossi sacrifici sproporzionati all’operatore convenzionato. La censura che, pur formalmente rivolta a una clausola contrattuale, investa nella sostanza la scelta autoritativa di programmazione regionale rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. La sopravvenuta rideterminazione del budget in senso incrementale rende improcedibile il gravame per sopravvenuto difetto di interesse, non ricorrendo i presupposti della cessazione della materia del contendere quando residuino profili di contenzioso.

Il Fatto

Una casa di cura privata, titolare di struttura ospedaliera accreditata con il servizio sanitario regionale e da anni a contratto con l’ATS competente, ha impugnato la delibera di Giunta regionale recante le regole di sistema per l’anno 2023, nella parte in cui ancora il budget sanitario al valore della produzione finanziata nel 2019. La ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, lamentando che il finanziato 2019 risentisse di illegittimi abbattimenti derivanti da un tetto di sistema già annullato in sede giurisdizionale.

Con motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione agli atti esecutivi, tra cui lo schema di contratto 2023 predisposto dall’ATS. In particolare, il quinto motivo aggiunto ha contestato la previsione che subordina il riconoscimento del 7% del budget di ricovero al mantenimento di determinati volumi di prestazioni. In corso di giudizio la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse su parte dei motivi, residuando la sola censura relativa alla remunerazione dell’attività di ricovero.

La Motivazione della Corte

Sulle determinazioni afferenti alla fissazione del budget 2023 il Tribunale dichiara l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. presuppone che la situazione soggettiva azionata sia rimasta integralmente soddisfatta; nel caso di specie residuano invece profili di contenzioso e permane una parziale insoddisfazione dell’interesse legittimo alla corretta programmazione sanitaria. La rideterminazione incrementale del finanziato 2019, peraltro confermata dalla stessa Regione, rende inutile la pronuncia annullatoria, richiamando la Sezione le proprie precedenti decisioni n. 386 e 387/2024 del 15.2.2024 e la sentenza n. 3212/2023.

Sul quinto motivo aggiunto, l’ATS eccepisce il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, stante la natura contrattuale dell’accordo. L’eccezione è respinta: la censura, benché formalmente rivolta a una clausola, investe nella sostanza la scelta autoritativa di subordinare parte del budget al raggiungimento di un livello di produzione, con conseguente radicamento della giurisdizione amministrativa.

Nel merito la doglianza è infondata. La quota obiettivo è un segmento del budget riconosciuto per una determinata attività, la cui erogazione è condizionata al raggiungimento di obiettivi fissati in sede di programmazione regionale. Il Tribunale ricostruisce la disciplina ricavabile dalla DGR n. XI/7758/2022 e dalla DGR n. XII/88/2023, che ha individuato i volumi di prestazioni bisognevoli di incremento per la riduzione delle liste di attesa.

Il meccanismo incentivante, volto a correggere la lunghezza delle liste di attesa, persegue finalità di interesse generale e deve ritenersi legittimo se non impone sacrifici sproporzionati. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 3617 del 2017, la Sezione osserva che chi opera nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti imposti dalla scarsità delle risorse, potendo comunque svincolarsi dal sistema.

Nel caso concreto il bilanciamento non si disallinea dai principi di ragionevolezza e proporzionalità. L’obiettivo non impone un incremento, ma il mero mantenimento dei volumi di attività 2022, riferendosi a specifici interventi di ricovero programmato. Il meccanismo sollecita la canalizzazione della produzione verso attività reputate più impellenti, senza indurre a un’iperproduzione né a uno sforamento del budget. Non è pertanto corretta l’equivalenza tra raggiungimento dei volumi e superamento del tetto, né può dirsi che le prestazioni extra budget siano gratuite. Il ricorso è dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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