Quote obiettivo e tetti di sistema nella programmazione sanitaria regionale (TAR Lombardia n. 1453 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La subordinazione di una quota del budget individuale riconosciuto alla struttura convenzionata al conseguimento di obiettivi di recupero delle liste di attesa costituisce un meccanismo incentivante legittimo, strumentale alla tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., purché non addossi sacrifici sproporzionati all’operatore. Chi opera in regime di accreditamento con il servizio sanitario pubblico accetta i limiti imposti dalla scarsità delle risorse e dal bilanciamento con l’art. 81 Cost. Il raggiungimento dei volumi aggiuntivi funzionali alla quota obiettivo non equivale a sforamento del budget complessivo, perché l’incremento riguarda specifiche tipologie di prestazioni. Sulla contestazione dei tetti di sistema per la mobilità interregionale, il giudice dispone istruttoria per verificare l’attualità dell’interesse.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce due strutture ospedaliere accreditate e convenzionate con l’ATS competente per prestazioni di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale. Ha impugnato la delibera regionale recante le regole di sistema per l’anno 2023, contestando la determinazione del budget sulla base del finanziato 2019 e l’introduzione di tetti di sistema per le prestazioni destinate ai pazienti residenti in altre regioni.
Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione agli atti applicativi, tra cui lo schema di contratto predisposto dall’ATS. In corso di giudizio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere su alcuni motivi e il sopravvenuto difetto di interesse su altri, residuando le censure sui tetti interregionali e sulle quote obiettivo.
La Motivazione della Corte
Sulle determinazioni relative al budget sanitario 2023 il Collegio dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, in luogo della cessazione della materia del contendere invocata. Il art. 34, comma 5, cod. proc. amm. presuppone la soddisfazione integrale della situazione soggettiva azionata; nel caso di specie residuano profili di contenzioso sull’unitario interesse alla corretta programmazione sanitaria.
Quanto alle regole di negoziazione per i pazienti extraregionali, il Collegio rileva che è stato sottoscritto l’accordo con una sola Regione confinante e che non è emerso se la ricorrente abbia subito abbattimenti. Dispone pertanto istruttoria chiedendo alla Regione lo stato degli accordi, l’esistenza di meccanismi compensativi tra tetti e le regressioni eventualmente subite, oltre alla rappresentazione del sistema di remunerazione previgente e attuale.
Sulla quota obiettivo per l’attività di ricovero, il Collegio richiama la disciplina della delibera regionale e la successiva regolazione dei volumi per la riduzione delle liste di attesa. La subordinazione di una percentuale della remunerazione al conseguimento di risultati costituisce un meccanismo incentivante volto a correggere la lunghezza delle liste di attesa.
Il meccanismo è legittimo perché persegue finalità di interesse generale connesse all’art. 32 Cost. e non impone sacrifici sproporzionati. Il Collegio richiama il principio per cui chi opera nella sanità pubblica deve accettare i limiti imposti dal contenimento della spesa, non potendo ignorare l’esigenza di bilanciamento con l’art. 81 Cost. (Cons. Stato, Sez. III, n. 3617 del 2017).
La censura è pertanto infondata: l’incremento riguarda solo specifici interventi di ricovero, sollecitando la canalizzazione della produzione e non una iper produzione. Non è corretta l’equivalenza tra raggiungimento dei volumi aggiuntivi e sforamento del budget, né si può ritenere che le prestazioni extra budget siano gratuite. Il ricorso e i motivi aggiunti sono in parte improcedibili, in parte respinti, con istruttoria nel resto e spese al definitivo.
Nota della Redazione
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