Accesso agli atti di vigilanza edilizia e segreto investigativo ex art. 329 (TAR Sicilia n. 2564 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il deferimento di fatti alla Procura della Repubblica non comporta, di per sé, la sottrazione degli atti amministrativi all’accesso difensivo. L’art. 329 cod. proc. pen. copre con il segreto esclusivamente gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, non i documenti formati dalla pubblica amministrazione nell’esercizio della propria attività istituzionale di vigilanza e controllo, anche quando riguardino l’accertamento di illeciti. La clausola di salvaguardia dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 impone di garantire l’ostensione quando la conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici. Il diniego fondato sul solo richiamo apodittico al segreto investigativo, senza dimostrare la natura investigativa degli atti o l’esistenza di un sequestro, è illegittimo per difetto di motivazione.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria pro quota di immobili siti nel territorio comunale, apprende che funzionari dell’ufficio tecnico e agenti della polizia locale hanno effettuato due sopralluoghi presso le unità immobiliari, a seguito di segnalazione dell’altra comproprietaria. Con istanza del marzo 2026 chiede al Comune copia dell’esposto, dell’atto di avvio del procedimento di controllo edilizio, dei verbali dei sopralluoghi con relativi allegati e di ogni ulteriore documento emanato a seguito delle risultanze accertate.
Il Comando di Polizia Locale nega l’accesso rilevando che gli atti riguardano fatti deferiti alla Procura della Repubblica e godono del principio dell’art. 329 cod. proc. pen., potendo l’acquisizione avvenire presso l’autorità giudiziaria. Nel frattempo l’ente avvia il procedimento di riduzione in pristino e adotta la determinazione sanzionatoria con ordine di ripristino. La ricorrente propone ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per l’annullamento del diniego e la declaratoria del diritto di accesso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, fondata sul decorso del termine per impugnare la determina sanzionatoria. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR osserva che il decorso dei termini per impugnare gli atti della procedura non incide sull’attualità dell’interesse all’accesso. Spetta al solo richiedente, una volta ottenuto il documento, decidere quali rimedi attivare; l’amministrazione non può anticipare una pronuncia di inammissibilità per negare l’ostensione. La documentazione può servire per istanze di autotutela, azioni risarcitorie o verifica dell’iter istruttorio.
Nel merito, la questione riguarda il rapporto tra atti coperti da segreto e accesso difensivo. L’art. 24, comma 1, lettera a), legge n. 241/1990 esclude l’accesso nei casi di segreto o divieto di divulgazione previsti dalla legge; il successivo comma 7 contiene la clausola di salvaguardia dell’accesso difensivo. Il criterio discretivo individuato dalla giurisprudenza è la tipologia di funzione esercitata dall’amministrazione attraverso lo specifico atto.
Il Collegio ribadisce che l’esistenza di un’indagine penale non implica la non ostensibilità di tutti gli atti connessi ai fatti oggetto di indagine: solo gli atti sequestrati e quelli coperti da segreto sono sottratti all’accesso. Gli atti posti in essere dalla pubblica amministrazione nell’ambito della propria attività istituzionale restano atti amministrativi anche se riguardano attività di vigilanza e accertamento di illeciti, e tali rimangono dopo l’inoltro della denuncia all’autorità giudiziaria. La mera trasmissione degli atti al vaglio del giudice penale, in assenza di sequestro, non li rende segreti.
Il TAR richiama inoltre l’orientamento secondo cui i documenti di origine extraprocessuale, acquisiti al procedimento ma non compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non rientrano nel divieto. Diversamente, basterebbe una denuncia per sottrarre arbitrariamente intere categorie di documenti all’accesso, in distonia con le norme primarie.
Applicando tali coordinate, il Collegio non ravvisa alcuna dimostrazione concreta della natura investigativa degli atti richiesti. La nota di diniego si limita ad affermare l’impossibilità di dare seguito all’istanza perché gli atti riguardano fatti deferiti alla Procura. Non risulta che gli atti siano stati compiuti dal Comune quale polizia giudiziaria su delega dell’autorità giudiziaria, né che siano stati sequestrati. Gli atti richiesti sono prodromici ai provvedimenti di demolizione e ripristino e rientrano a pieno titolo nell’istruttoria procedimentale del procedimento edilizio repressivo.
Il ricorso è pertanto accolto: annullato il diniego, il Comune è condannato all’ostensione degli atti richiesti ai punti 1, 2 e 3 entro trenta giorni dalla notificazione, essendo generica la richiesta sub 4, salva la ricorrenza di accertate cause ostative. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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