Raccolta scommesse per bookmaker estero senza concessione né licenza (TAR Lombardia n. 287 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’attività di raccolta di scommesse sportive in Italia è subordinata al possesso congiunto della concessione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 t.u.l.p.s.. Il sistema del cd. doppio binario supera il vaglio del diritto dell’Unione, perché persegue finalità di prevenzione delle infiltrazioni criminali e di canalizzazione del gioco su circuiti controllabili. L’operatore estero illegittimamente escluso dalle gare del 1999 e del 2006 non acquisisce una posizione protetta che lo affranchi stabilmente dal regime concessorio: venuto meno il profilo discriminatorio per effetto del bando del 2012 e della legge di Stabilità 2015, la condizione di non punibilità non opera più e il sistema del doppio binario si riespande. Ne segue che i centri di trasmissione dati (CTD) a lui collegati, privi di entrambi i titoli, sono destinatari legittimi dell’ordine di cessazione dell’attività.

Il Fatto

Un titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande impugna il provvedimento con cui il Questore, all’esito di un controllo, ha ordinato la cessazione immediata dell’attività di raccolta scommesse esercitata nei propri locali per conto di una società di diritto maltese. Secondo l’Amministrazione, l’attività era svolta senza la licenza di polizia ex art. 88 t.u.l.p.s. e senza la concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, né in forza delle procedure di regolarizzazione previste dalla legge n. 190/2014.

Il ricorrente, qualificandosi come centro di trasmissione dati del bookmaker estero, ha sostenuto che questi opererebbe in regime di libera prestazione di servizi ex art. 56 TFUE, non avendo potuto accedere alle concessioni per effetto di bandi ritenuti discriminatori dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Ha quindi chiesto l’annullamento del provvedimento, in subordine la rimessione di questioni pregiudiziali alla CGUE, oltre al risarcimento del danno. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e individua la questione nella pretesa del CTD di operare in assenza dei titoli di legittimazione in virtù della posizione del bookmaker estero. Rileva che il sistema del doppio binario è stato ritenuto conforme al diritto dell’Unione dalla CGUE, Sez. III n. 660 del 12 settembre 2013, secondo cui la concessione e l’autorizzazione di polizia perseguono in modo complementare la prevenzione di abusi e infiltrazioni criminali. La licenza di pubblica sicurezza mira a estromettere soggetti privi di garanzie di moralità, mentre la concessione canalizza il gioco su circuiti controllabili.

Il percorso argomentativo si sofferma sulle gare del 1999 e del 2006. La Corte ricorda che la società venne esclusa dal bando del 1999 e non partecipò a quello del 2006, e che le sentenze Placanica e Costa e Cifone avevano escluso la compatibilità di alcune prescrizioni discriminatorie, con la conseguenza che le sanzioni penali non erano applicabili a chi fosse stato illegittimamente discriminato. Tuttavia, con il cd. bando Monti del 2012, lo Stato ha rimosso i profili di incompatibilità: la CGUE, causa C-463/13, ha escluso l’illegittimità della disciplina sulle concessioni e il Cons. Stato n. 3985/2015 ha confermato la reiezione del gravame.

La Corte valorizza poi la legge di Stabilità 2015, che ai commi 643 e 644 dell’art. 1 ha offerto agli operatori una nuova occasione di regolarizzazione. Il bookmaker non ha partecipato al bando del 2012, non ha utilizzato la procedura di emersione e non si è avvalso del regime residuale del comma 644. La tesi del ricorrente è pertanto destituita di fondamento, non potendosi configurare in capo all’operatore estero alcun diritto acquisito ad operare senza concessione e licenza.

Il Collegio richiama e condivide la sentenza del TAR Lazio n. 15085 del 16 novembre 2022, secondo cui l’illegittima esclusione dalle gare del passato non attribuisce una posizione speciale rispetto agli altri esercenti, riverberandosi solo sull’inapplicabilità delle sanzioni penali e venendo meno quando la discriminazione sia stata rimossa. Da ciò l’infondatezza del primo e del secondo motivo.

Le questioni pregiudiziali vengono dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza, essendo fondate su una ricostruzione già smentita dalla CGUE. La domanda risarcitoria è respinta per assenza di un danno ingiusto, stante la legittimità del provvedimento. Il ricorso è conclusivamente respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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