Obbligo di provvedere sulla istanza di chiusura della sperimentazione regolamentare (C.G.A.R.S. n. 288 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento sperimentale che fissa un termine minimo di durata del servizio e prevede che alla sua conclusione i risultati siano valutati dalle autorità competenti impone all’Amministrazione l’obbligo di provvedere sull’istanza del privato volta alla chiusura della fase straordinaria. La proroga della sperimentazione costituisce condizione d’eccezione e non può essere disposta sine die senza specifica motivazione, dovendo l’Amministrazione indicare il tempo ulteriormente necessario e le tappe del confronto. Il diniego che demandi a un futuro incerto la fine della sperimentazione, senza confrontarsi con i dati economici e organizzativi prodotti dall’istante, è carente per esiguità e genericità della motivazione. La questione rientra nel perimetro della tutela avverso il silenzio della pubblica amministrazione, perché la durata della sperimentazione incide sulla libertà di iniziativa privata e sul confronto concorrenziale.
Il Fatto
La società appellante gestisce collegamenti marittimi tra il porto di Messina e quello di Villa San Giovanni. Con un decreto ministeriale del 2017 era stato approvato un Regolamento sperimentale che unificava il servizio di rimorchio nei porti di Messina e Milazzo e nell’area dello Stretto, con durata minima biennale. L’art. 7 del Regolamento prevedeva che, alla conclusione della sperimentazione, i risultati fossero valutati dalle autorità marittime e portuali e dal Ministero, per stabilire le iniziative da intraprendere.
Decorso il periodo, la società chiese l’avvio di un procedimento per riorganizzare il servizio di prontezza operativa e ristrutturare le tariffe, eliminando il compenso previsto per la prontezza. Dopo un preavviso di rigetto e un supplemento istruttorio, l’Autorità marittima adottò un provvedimento di diniego, ritenendo non attuale il momento per la ristrutturazione. Il TAR Catania dichiarò improcedibile il ricorso avverso il silenzio e respinse i motivi aggiunti. La società propone appello.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. ritiene fondato l’appello. Il provvedimento impugnato si limita a demandare a un futuro incerto la fine della sperimentazione, in contraddizione con la finalità del Regolamento, essendo ormai ampiamente trascorsi i due anni. L’Amministrazione non ha motivato in ordine alla sufficienza del periodo e all’analisi del dato economico prospettata dalla richiedente.
La Corte sottolinea che, ove i due anni non fossero stati sufficienti, l’Amministrazione avrebbe dovuto precisare, almeno indicativamente, il tempo ancora necessario e fissare le tappe dell’ulteriore confronto. Il regime delle tariffe e l’assetto del servizio, del resto, risultano disciplinati da un regolamento che persegue finalità di razionalizzazione e ottimizzazione organizzative ed economiche.
Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che l’art. 7 dispone, con l’uso dell’indicativo, che a fine sperimentazione i risultati saranno valutati: il sistema straordinario non può quindi essere prorogato senza specifica motivazione. Richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 929 del 2016, la Corte ricorda che la tempestività nella conclusione dei procedimenti si connette ai principi di efficienza e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e al diritto a una trattazione entro un ragionevole termine riconosciuto dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Nel caso concreto la durata della sperimentazione ha una stretta connessione con la libertà di iniziativa privata e con il confronto concorrenziale, assumendo una dimensione economica che giustifica la delimitazione temporale del periodo. La giurisprudenza, richiamata nel provvedimento, riconosce l’obbligo di provvedere anche quando ragioni di giustizia ed equità impongono l’adozione di un provvedimento e sorga nel privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’Amministrazione.
L’appello è pertanto accolto, la sentenza riformata e il diniego annullato, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere motivatamente. L’impugnazione degli altri atti è dichiarata inammissibile per difetto di attualità della lesione. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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