Raggruppamenti temporanei nelle forniture: qualificazione del RTI nel suo complesso (Cons. Stato n. 57 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Negli appalti di servizi e forniture l’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 non introduce il principio della necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa raggruppata e la quota di prestazione di rispettiva pertinenza. La regola generale suppletiva resta quella del possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico-professionale in capo al raggruppamento nel suo complesso, come già desumibile dall’art. 30 dell’allegato II.12, che limita la corrispondenza ai soli lavori. La previsione ha natura derogabile: ai sensi dell’art. 68, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante può specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti ottemperano ai requisiti, purché in modo proporzionato e giustificato da ragioni obiettive, prevalendo la lex specialis sulla norma generale in entrambe le direzioni. La responsabilità solidale dei componenti, sancita dal comma 9, sterilizza i rischi di elusione del principio di affidabilità e rende non necessaria una corrispondenza stringente tra quote di qualificazione e quote di esecuzione.

Il Fatto

La società seconda graduata impugna davanti al TAR Lazio l’aggiudicazione del Lotto 1 di una gara indetta dalla Guardia di Finanza per la fornitura di benzina e gasolio alle unità navali del Corpo, suddivisa in tre lotti da aggiudicare al minor prezzo. L’offerta economica doveva consistere in un incremento unico in euro/litro rispetto al valore Platts. Il raggruppamento controinteressato risulta aggiudicatario; la ricorrente deduce plurimi profili di illegittimità, tra cui l’omessa indicazione delle quote delle mandanti e la carenza dei requisiti in capo alla mandataria.

Il TAR respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale del raggruppamento. Propone appello la società soccombente, con quattro motivi; resistono l’amministrazione e il raggruppamento, che a sua volta ripropone in via incidentale le censure già spiegate in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal richiamo al proprio recente precedente n. 9599 del 2025. Ricostruisce l’evoluzione della disciplina: l’Adunanza plenaria n. 27 del 2014 aveva escluso, per gli appalti di servizi, la corrispondenza necessaria tra qualificazione e quota; l’Adunanza plenaria n. 6 del 2019 aveva applicato la regola dell’esclusione in materia di lavori, in presenza di previsione della lex specialis. La Corte di giustizia UE, sez. IV, 28 aprile 2022, C-642/20 ha censurato l’art. 83, comma 8, del precedente codice nella parte in cui imponeva alla mandataria l’esecuzione maggioritaria, privilegiando un approccio qualitativo e non meramente quantitativo.

Su questa base il Consiglio di Stato esclude che l’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 abbia innovato. Il rinvio all’allegato II.12 conferma che la corrispondenza opera solo per i lavori, mentre servizi e forniture costituiscono prestazione unica e non scindibile, con requisiti richiesti al raggruppamento nel suo insieme. La lettura sistematica è imposta anche dal criterio di delega dell’art. 1, lett. s), legge n. 78/2022 e dalla conformità alla disciplina unionale e all’art. 76 Cost.

La norma è comunque derogabile dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 68, comma 4, lett. b), in coerenza con l’art. 63, par. 2, direttiva n. 2014/24/UE. Il disciplinare di gara richiedeva i requisiti di capacità tecnico-professionale in capo al raggruppamento nel complesso, sicché il requisito delle forniture analoghe risulta integrato: le censure sulla distribuzione delle quote e sul disallineamento della mandataria sono infondate.

Quanto al prospetto sinottico, nessuna disposizione della lex specialis ne prevede l’esclusione: il documento era mezzo di comprova dei requisiti autocertificati e risulta acquisito in sede di verifica. Sulle certificazioni, il Collegio rileva che il raggruppamento ha complessivamente allegato tutte quelle richieste, mentre l’art. 68, comma 11 non impone il possesso indistinto in capo a ogni partecipante. Infine, sull’offerta economica, l’indicazione “020” lasciava ragionevolmente intendere il valore di 0,20 euro/litro: legittimo il ricorso al soccorso istruttorio, trattandosi di indicazione formalmente dubbia ma non manifestamente incerta, senza violazione del principio di immodificabilità dell’offerta. L’appello principale è respinto; quello incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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