Rampa per barriere architettoniche e autovincolo procedimentale annullano l’ordine di demolizione (TAR Abruzzo n. 336 del 06.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rampa di accesso carrabile a un’autorimessa che supera un dislivello tra il piano stradale e il locale costituisce intervento volto all’eliminazione di una barriera architettonica ed è riconducibile, in linea di principio, all’edilizia libera ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001, salvo che ne derivi alterazione della sagoma dell’edificio. L’accertamento di tale incidenza compete all’amministrazione in sede procedimentale: il giudice non può valorizzare gli argomenti difensivi che introducano fatti e motivazioni inediti a sostegno dell’atto impugnato, né pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati. Il Comune che ha promosso il contraddittorio con alcuni interessati, comunicando l’avvio del procedimento, è tenuto a estenderlo agli altri destinatari dell’ordinanza integrativa, in virtù dell’autovincolo così assunto e dell’unicità del procedimento. La titolarità di una servitù di passaggio accertata giudizialmente legittima il proprietario del fondo dominante a realizzare le opere funzionali all’esercizio del diritto, senza necessità del consenso del titolare del fondo servente, rilevante ai fini della conformità urbanistica ed edilizia.

Il Fatto

La ricorrente acquista da una società un appartamento con autorimessa pertinenziale nel centro storico dell’Aquila, in un edificio ristrutturato da un consorzio dopo il sisma del 2009. Per superare il dislivello tra strada e box realizza una rampa in metallo su suolo di proprietà di una diversa società.

Il Comune adotta due ordinanze di demolizione e ripristino: la prima nei confronti del consorzio e dei direttori dei lavori, la seconda, integrativa, estesa ai proprietari aventi causa. La ricorrente impugna entrambi i provvedimenti deducendo la mancata comunicazione di avvio, la violazione della sospensione cautelare della prima ordinanza, la natura di edilizia libera dell’opera e l’esistenza di una servitù di passaggio accertata con sentenza del Tribunale dell’Aquila.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il primo motivo. In linea di principio l’omessa comunicazione di avvio non vizia i provvedimenti a contenuto vincolato, come le ordinanze di repressione degli abusi edilizi. Nel caso concreto, però, il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento ai destinatari della prima ordinanza, consentendo loro di presentare osservazioni. Avendo promosso il contraddittorio, l’amministrazione doveva conformarsi a tale autovincolo e permettere anche agli altri interessati di intervenire, tanto più che la stessa difesa comunale riconosce l’unicità del procedimento, avendo l’ordinanza integrativa nulla aggiunto alla precedente quanto a contenuto e finalità.

Fondato è anche il terzo motivo, nella parte relativa alla qualificazione dell’opera. Il Collegio richiama il d.m. n. 236/89, che definisce barriere architettoniche gli ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità e impone che le differenze di livello siano superate tramite rampe di pendenza adeguata; l’art. 4.1.14 del medesimo decreto esige collegamenti idonei all’uso da parte di persona su sedia a ruote per il locale autorimessa. La differenza di quota tra strada e accesso all’autorimessa è dunque barriera architettonica per presunzione di legge, e la rampa è opera funzionale alla sua eliminazione.

La difesa del Comune obietta che l’intervento altera la sagoma dell’edificio e richiede quindi titolo edilizio ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio esclude però che la questione possa essere esaminata: essa non trova riscontro nei provvedimenti impugnati e costituisce motivazione postuma, introdotta dalla difesa e perciò irrilevante. Il giudice non può acquisire dalle parti elementi che colmino lacune nell’onere della prova, né valorizzare allegazioni che introducano fatti e motivazioni inediti, e non occorre sul punto il contraddittorio ex art. 73 c.p.a.. Proprio l’omissione in sede procedimentale dell’accertamento sull’incidenza della rampa sulla sagoma dimostra il difetto di istruttoria, restando precluso al Collegio il sindacato ex art. 34 c.p.a..

Quanto al secondo presupposto, l’assenza di consenso del proprietario del suolo, il Collegio richiama Consiglio di Stato sez. VI, 04/01/2021, n. 4: la natura di diritto reale della servitù e la connessione funzionale delle opere al suo esercizio rendono irrilevante l’assenza o il diniego del consenso. Il Comune ha erroneamente aderito all’esposto della società proprietaria, che pure aveva riconosciuto l’esistenza della servitù. Il ricorso è accolto, assorbito il secondo motivo, con annullamento dell’ordinanza n. 9/2023 e caducazione della n. 12/2023; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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